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Mandato Anna vince in Cassazione


Pubblicato il: 8/6/2020

Telecom Italia S.p.A è stata rappresentata dagli avvocati Arturo Maresca, Enzo Morrico, Franco Raimondo Boccia e Roberto Romei mentre Mandato Anna è stata affiancata dall'avvocato Ernesto Maria Cirillo.

Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 12.2.2013, Anna Mandato ha chiesto al Tribunale di Napoli di ingiungere alla Telecom Italia S.p.A il pagamento della somma di €.4.085,38 oltre interessi legali dalla richiesta al saldo per retribuzioni di dicembre 2012 e gennaio 2013.

A sostegno della pretesa, la ricorrente 'deduceva: - di aver lavorato alle dipendenze della società Telecom Italia sino al 25.11.2003, allorquando era stata trasferita da Telecom Italia S.p.A. alla Società Emsa Servizi e poi alla Societa Telepost;

- che si era opposta ai suddetti trasferimenti e li aveva impugnati dinanzi al Tribunale di Napoli;
- che con sentenza n. 24943\09, il Tribunale di Napoli aveva dichiarato la illegittimità delle cessioni ed aveva ordinato il ripristino del rapporto di lavoro con Telecom Italia S.p.A.;

- che Telecom non aveva ottemperato a tale sentenza;

- che in data 1.2.2012 era stata posta in CIGS a zero ore e non aveva più ricevuto la retribuzione dalla Società cessionaria.
La parte ricorrente, quindi, aveva chiesto, pur non avendo svolto la prestazione lavorativa a favore di Telecom, il pagamento della suddetta retribuzione.

l Tribunale di Napoli emetteva il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 735\13.
Telecom Italia S.p.A. promuoveva ,tempestivamente opposizione chiedendone la revoca che veniva respinta dal detto Tribunale.

Avverso la predetta sentenza, Telecom promuoveva gravame dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli. Resisteva la lavoratrice.
La Corte d'Appello di Napoli, sentenza depositata il 15.2.16, rigettava l'appello e condannava Telecom alle spese.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso TELECOM, affidato a due motivi, cui resiste la Mandato con controricorso.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.