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La Corte rigetta il ricorso proposto da Telecom Italia S.p.A


Pubblicato il: 10/5/2020

Telecom Italia S.p.A è stata rappresentata dagli avvocati Arturo Maresca, Enzo Morrico, Franco Raimondo Boccia e Roberto Romei mentre Colacicco Graziano è stato rappresentato dagli avvocati Alberto Piccinini, Savina Bomboi e Bruno Cossu.

Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 7.2.2013, il Colacicco chiedeva al Tribunale di Bologna di ingiungere a Telecom Italia s.p.a. il pagamento di €.19.948,40, oltre interessi legali dalla richiesta al saldo, spese e competenze del procedimento monitorio, sulla base della sentenza della Corte di Appello di Bologna depositata in data 22.8.2012 che aveva dichiarato la nullità della cessione del ramo d'azienda (cui lo stesso lavoratore apparteneva) da Telecom Italia s.p.a. ad HP DCS s.r.I., nonché il ripristino del rapporto di (avaro con Telecom Italia S.p.A.

A sostegno della sua pretesa, il Colacicco deduceva:
- di aver lavorato alle dipendenze della Società IT Telecom (oggi Telecom Italia s.p.a.) sino al 16.4.2003;
di essere stato trasferito da Telecom Italia ad HP-DCS in data 16.4.2003; di essersi opposto al suddetto trasferimento e di averlo impugnato dinanzi al Tribunale di Bologna ed alla Corte di Appello di Bologna;
con decisione depositata il 22.8.2012, la Corte d'Appello di Bologna aveva dichiarato l'inefficacia della cessione ed aveva ordinato il ripristino del rapporto di lavoro con Telecom Italia; .‘
che tuttavia Telecom Italia non aveva ottemperato alla sentenza della Corte felsinea.

Conseguentemente, con il ricorso per decreto ingiuntivo, controparte chiedeva, pur non svolgendo la prestazione lavorativa in favore di Telecom, il pagamento delle retribuzioni dal 6 aprile 2012 al 30 settembre 2012, per un importo totale pari ad €.19.948,40.

Il Tribunale di Bologna concedeva il richiesto decreto ed il lavoratore ingiungeva a Telecom Italia il pagamento delle mensilità sopra indicate, oltre interessi legali e spese della procédura liquidate.
La Società promuoveva tempestivamente opposizione con ricorso notificato il 22.4.2013, chiedendo la revoca del decreto opposto, cui resisteva controparte.

Il Tribunale di Bologna rigettava l'opposizione. Telecom Italia proponeva appello, che veniva felsinea, con sentenza n. 129\12.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso Telecom Italia s.p.a., affidato a tre motivi, cui resiste il ,Colacicco con controricorso, poi illustrato con memoria.

La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115\02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delLricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.