Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

La Corte accoglie il primo motivo proposto nei confronti di Alitalia da una sua dipendente


Pubblicato il: 8/20/2020

Mantegazza Luisa è stata rappresentata dagli avvocati Giovanni Smargiassi, Alberto Tedoldi e Marianna Elisabetta Gurrado, mentre Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A è stata seguita dagli avvocati Maurizio Marazza, Marco Marazza, Domenico De Geo e Filippo Di Peio.

Il Tribunale di Civitavecchia, con la pronuncia n. 268 del 2015, per quello che interessa in questa sede, ha respinto la domanda, proposta da Mantegazzo Luisa la quale aveva chiesto sentirsi dichiarare il suo diritto alla prosecuzione o, in subordine, alla costituzione del rapporto di lavoro con Alitalia -Compagnia Aerea Italiana spa dal gennaio 2009; aveva, altresì, chiesto condannarsi Alitalia -Compagnia Aerea Italiana spa a reintegrarla nel posto di lavoro e nelle mansioni svolte in precedenza o in mansioni equivalenti o ad assumerla nonché al pagamento in suo favore dei contributi e delle retribuzioni medio-tempore maturate (pari ad euro 3.434,16 mensili).

La Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 1431 del 2018, ha confermato la suddetta decisione precisando che: a) era fondata l'eccezione di inammissibilità della chiamata in causa di Alitalia -Società Aerea Italiana spa- che era un soggetto del tutto estraneo al giudizio di primo grado, essendo l'evento successorio che lo riguardava verificatosi nel corso del giudizio di primo grado; b) doveva escludersi, anche sulla base della decisione della Commissione Europea del 12.11.2008 vincolante nel presente giudizio, che tra Alitalia e CAI fosse ravvisabile una continuità aziendale ovvero un fenomeno di mera cessione di azienda o di ramo di azienda senza continuazione dell'attività aziendale, non afferendo i beni ceduti all'intero settore del trasporto aereo, ma solo al trasporto passeggeri; c) gli artt. 27 co. 2 lett. b bis e 56 co. 3 bis del D.Igs. n. 270 del 1999 non erano incompatibili con l'art. 5 della Direttiva 23/2001; d) l'art. 47 co. 5 legge n. 428 del 1990 riproduce i principi espressi dall'art. 5 co. 1 della Direttiva 23/2001, mentre l'art. 47 comma 4 comma bis legge n. 428 del 1990, nella versione modificata dall'art. 19 quater del D.L. n. 135 del 2009, convertito dalla Legge n. 166 del 2009, non disciplina la fattispecie concreta della messa in amministrazione straordinaria con mancata continuazione dell'attività e raggiungimento di un accordo in sede di consultazione circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, per cui le dedotte violazioni della normativa euro-unitaria andavano disattese; e) non erano fondate le censure dell'appellante sulla sussistenza di un suo diritto ad essere assunta e sulla illegittimità dei criteri di assunzione applicati da Alitalia CAI nella scelta dei dipendenti.

Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Luisa Mantegazza affidato a cinque motivi, cui hanno resistito con controricorso Alitalia -Società Aerea Italiana spa in amministrazione straordinaria e Compagnia Aerea Italiana spa (già Alitalia -Compagnia Aerea Italiana spa.

Le parti hanno depositato memorie.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.