Paregiani Danila vince in Cassazione
Pubblicato il: 5/20/2020
Telecom Italia S.p.A è stata rappresentata nel contenzioso da Arturo Maresca, Franco Raimondo Boccia, Enzo Morrico e Roberto Romei mentre Paregiani Danila è stata affiancata dall'avvocato Marco Gustavo Petrocelli.
Il Tribunale di Roma aveva respinto l'opposizione proposta dalla s.p.a. Telecom Italia avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Danila Paregiani per la somma di € 4.295,15 a titolo di retribuzioni per il periodo da ottobre a novembre 2011, durante il quale la predetta non aveva percepito alcuna somma dalla s.p.a. ITS Servizi Marittimi e Satellitari, che l'aveva estromessa di fatto dalla società, in ottemperanza alla statuizione di illegittimità della cessione di ramo d'azienda avviata da Telecom Italia;
La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 8.9.2016, respingeva il gravame di Telecom Italia, osservando che la pronuncia del Tribunale di Roma n. 11569/2011 su cui si fondava il decreto ingiuntivo - sentenza di condanna al risarcimento del danno nella misura delle retribuzioni non percepite dalla data del 16.9.2006 e fino all'effettiva reintegrazione, detratto quanto percepito dalla stessa ricorrente alle dipendenze della ITS - era una pronuncia esecutiva; che, a prescindere dal rilievo che la detraibilità di qualunque altra somma a titolo di aliunde perceptum doveva essere fatta valere nel precedente giudizio, nessuna prova, neppure indiziaria o presuntiva, aveva fornito l'appellante su cui incombeva il relativo onere e che nulla poteva ritenersi provato quanto al dedotto aliunde percipiendum riferito al brevissimo lasso di tempo che si collocava nei due mesi immediatamente successivi alla estromissione dal posto di lavoro, dovendo Telecom tanto più farsi carico del suo ruolo di soggetto onerato della prova;
Di tale decisione domanda la cassazione Telecom Italia s.p.a., affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Paregiani, che deposita memoria ai sensi dell'art. 380 bis. 1 c.p.c.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art.13, comma 1 bis, del citato D.P.R., ove dovuto.