L'Istituto Neurotraumatologico Italiano perde in Cassazione nel ricorso contro una lavoratrice
Pubblicato il: 12/20/2019
I.N.I. Istituto Neurotraumatologico Italiano è stato assistito dagli avvocati Marco Marazza e Domenico de Feo. Iarossi Caterina è stata rappresentata dall'Avv. Massimiliano Pucci.
Con ricorso al Tribunale di Roma Caterina Iarossi conveniva in giudizio INI Istituto Neurotraumatologico s.p.a. (INI s.p.a.) ed esponeva di aver lavorato come fisioterapista presso la struttura "Villa Dante" del Gruppo INI s.r.l. tra il giugno 2007 ed il gennaio 2012 in virtù di contratti di opera professionale. Deduceva che in realtà la sua attività si era svolta in regime di subordinazione e pertanto chiedeva che venisse accertata e dichiarata la nullità dei contratti a progetto del 1 gennaio 2008, del 2 gennaio 2009 e del 2 gennaio 2011 e/o la conversione in contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 18 giugno 2007 o da altra data da accertare, dichiarando l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la stessa decorrenza e con tutte le conseguenze di legge ordinandone alla convenuta il ripristino e condannandola al pagamento delle retribuzioni dal 3 settembre 2012 e fino al ripristino. Chiedeva inoltre che si accertasse e dichiarasse ai sensi dell'art. 2103 cod.civ il suo diritto ad essere inquadrata al livello D1 del c.c.n.l. delle case di cura -AIOP fin dal 18 giugno 2007 con condanna della convenuta al pagamento della somma di € 77.089,78 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva INI s.p.a. ed eccepiva, preliminarmente, l'intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 32 della legge n. 183 del 4 novembre 2010; insisteva nella natura autonoma dei contratti intercorsi tra le parti. Il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva, accertava la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti e condannava la società a ripristinarlo ed a risarcire alla Iarossi il danno pari alle retribuzioni maturate dal 20 settembre 2012 alla sentenza oltre agli accessori dovuti per legge. Respingeva la domanda di condanna al pagamento del trattamento di fine rapporto e delle ex festività non godute. Disponeva la prosecuzione del giudizio per la definizione delle altre domande.
La Corte di appello di Roma ha respinto la richiesta di riunione all'appello proposto avverso la sentenza definitiva successivamente intervenuta.
INI s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi. Caterina Iarossi ha resistito con controricorso.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.