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FAAC S.p.A vince in Cassazione


Pubblicato il: 6/25/2020

Belotti Romano Giovanni è stato rappresentato nel contenzioso dagli avvocati Vincenzo Coppola e Ippolita Riva mentre FAAC S.p.A è stata affiancata dagli avvocati Franco Raimondo Boccia e Gianfranco Focherini.

Con sentenza n. 200/2018 la Corte di appello di Brescia aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Belotti Romano Giovanni avverso la sentenza con la quale il tribunale di Brescia, in sede di procedimento ex art. 1 co. 47 e segg I.n. 92/2012, aveva rigettato l'opposizione proposta dallo stesso Belotti avverso l'ordinanza che rigettava la domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento a lui intimato dalla Faac spa.

La Corte territoriale aveva ritenuto che, trattandosi di sentenza emessa nell'ambito del procedimento ex art. 1 47 e segg. I.n. 92/2012, il reclamo avverso la stessa avrebbe dovuto essere proposto nei termini specifici previsti dalla normativa in questione e quindi nei 30 giorni dalla sua comunicazione. Il reclamo, proposto invece oltre tale termine era quindi inammissibile.

Avverso detta decisione il Belotti aveva proposto ricorso affidato a un unico articolato motivo cui resisteva la Faac spa con controricorso. Era depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Il Belotti depositava successiva memoria.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 2.700,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13.