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Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A perde in cassazione


Pubblicato il: 8/17/2020

Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A è stata rappresentata dagli avvocati Maurizio Marazza, Marco Marazza e Domenico De Feo, mentre Benedetti Simone è stato affiancato dagli avvocati Giuseppe Marziale e Patrizia Totaro.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 1° ottobre 2018, ha confermato la pronuncia di primo grado che, nell'ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, aveva ritenuto l'illegittimità del licenziamento intimato in data 3 novembre 2014 a Simone Benedetti da Compagnia Aerea Italiana Spa, all'esito di una procedura di licenziamento collettivo, ed ordinato a Alitalia - Società Aerea Italiana Spa, in qualità di cessionaria del compendio aziendale, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, condannando altresì entrambe le società, in solido, al pagamento di una indennità risarcitoria quantificata in euro 2.548,44 al mese dal recesso all'effettiva riammissione in servizio, oltre contributi, accessori e spese.

La Corte di Appello ha respinto sia i reclami proposti distintamente da entrambe le società, sia il reclamo incidentale del Benedetti.

In estrema sintesi e per quanto qui ancora interessa, avuto riguardo al reclamo di C.A.I., la Corte territoriale ha ritenuto che: la controversia non esulasse dall'ambito di applicazione del rito di impugnativa dei licenziamenti previsto dalla legge n. 92 del 2012; risultassero violati i criteri di scelta nella procedura di licenziamento collettivo ex lege n. 223 del 1991, così come affermato dal Tribunale, modificando l'esito del procedimento di selezione e conducendo al licenziamento del lavoratore istante, con conseguente applicabilità della tutela reintegratoria cd. attenuata; correttamente era stata quantificata l'indennità risarcitoria sulla base della retribuzione globale di fatto percepita dal Benedetti.

Per quanto riguarda, invece, il reclamo di Alitalia S.A.I., la Corte ha innanzitutto confermato che l'impugnativa stragiudiziale del licenziamento intimato dalla società in data 3.11.2014 risultava pervenuta entro il termine prescritto di 60 giorni "nei confronti di entrambe le società, atteso che, alla stregua delle stesse deduzioni della reclamante SAI Spa, è stato posto in essere nei suoi confronti con raccomandata del 27.12.2014".

Pertanto, annullato il licenziamento impugnato con effetti rispristinatori del rapporto nei confronti della cedente C.A.I., il rapporto di lavoro, ricostituito ex tunc con l'impresa cedente, doveva trasferirsi all'impresa cessionaria Alitalia S.A.I., "non essendo opponibile da parte di quest'ultima l'esclusione prevista dagli accordi sindacali conclusi nell'ambito della procedura di cessione di azienda per i lavoratori non facenti parte degli appositi elenchi", pur in presenza di uno stato di crisi aziendale.

In particolare, la Corte ha ritenuto di dover interpretare in senso conforme al diritto dell'Unione il comma 4 bis dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990, così come successivamente modificato, nel senso che l'accordo sindacale ivi previsto non può prevedere limitazioni al diritto dei lavoratori di passare all'impresa cessionaria, ma semplicemente modifiche delle condizioni di lavoro al fine del mantenimento dei livelli occupazionali.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi Alitalia S.A.I. Spa, con 4 motivi, e C.A.I. Spa, con 4 motivi; ha resistito con controricorso il lavoratore. Entrambe le società hanno depositato memorie.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese liquidate in euro 5.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e spese generali al 15%, con attribuzione.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.