La Corte rigetta il corso
Pubblicato il: 7/28/2020
Belotti Romano Giovanni è stato rappresentato nel contenzioso dagli avvocati Vincenzo Coppola e Ippolita Riva mentre FAAC S.p.A è stata affiancata dagli avvocati Franco Raimondo Boccia e Gianfranco Focherini.
Con sentenza del 19 giugno 2018, la Corte d'Appello di Brescia, chiamata a pronunziarsi sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 1, comma 58, I. n. 92/2012 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Bergamo con riguardo alla domanda avanzata da Romano Giovanni Belotti nei confronti di FAAC S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli, dichiarava inammissibile il reclamo, motivando in relazione alla tardività del deposito del relativo atto, che, soggetto al termine di 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, nella specie effettuata il 28.9.2017 con conseguente scadenza del termine il 28.10.2017, risultava essere avvenuto il successivo 7.2.2018. Per la cassazione di tale decisione ricorre il Belotti, affidando l'impugnazione a tre motivi, cui resiste, con controricorso, la Società.
Entrambe le parti hanno poi presentato memoria.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2020