La Corte rimette la causa alla quarta sezione
Pubblicato il: 6/5/2020
Iandolo Alfonso è stato rappresentato dall'avvocato Marco Capece mentre MSD Italia SRL è stata affiancata dagli avvocati Arturo Maresca e Franco Raimondo Boccia.
La Corte di appello di Roma rigettava il gravame di Iandolo Alfonso avverso la sentenza del Tribunale di Roma che ne aveva respinto la domanda volta a far dichiarare nei confronti della datrice di lavoro Merck Sharp & Dohme S.p.A., previo accertamento dell'invalidità delle transazioni sottoscritte in sede sindacale, la continuità giuridica del rapporto di lavoro, con obbligo della società di pagare le retribuzioni maturate dalla risoluzione alla riammissione in servizio, o, in subordine, volta ad ottenere il risarcimento del danno per violazione delle norme di correttezza e buona fede.
La Corte osservava a sostegno della propria decisione che la valutazione complessiva delle circostanze emergenti dalle risultanze istruttorie induceva ad escludere che il ricorrente si fosse determinato all'accordo conciliativo, raggiunto in sede protetta sindacale, solo in ragione di una successiva assunzione presso altra società e della ritenuta stabilità di questa e, in ogni caso, che, ciò fosse dipeso da dolo della controparte.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione Alfonso Iandolo sulla base di un unico motivo;
MSD Italia s.r.l. (già Merck Sharp & Dohme S.p.A.) resiste con controricorso; la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod, proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata.
La Corte rimette la causa alla quarta sezione; così deciso nella camera di consiglio del 4/12/2019.