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La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso di Rossella Rodinò nei confronto di Alitalia e rigetta il primo.


Pubblicato il: 8/17/2020

Rodinò Rossella è stata rappresentata dagli avvocati Luigi Panici e Carlo Guglielmi, mentre Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A è stata assistita dallo studio Maresca, Morrico, Boccia & Associati con Filippo Di Peio, Maurizio Marazza, Marco Marazza e Domenico De Feo

Rossella Rodinò, premesso di essere stata licenziata da Alitalia Compagnia Aerea Italiana s.p.a. (da ora CAI s.p.a.) in data 31 ottobre 2014 a seguito di procedura collettiva di riduzione del personale, che a far data 1.1.2015 alla società datrice era subentrata, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. (nei limiti connessi all'effetto derogatorio scaturente da accordo sindacale stipulato ai sensi del comma 4 bis dell'art. 47 legge n. 428 del 1990), Alitalia Società Aerea Italiana s.p.a., con ricorso ai sensi dell'art. 1, comma 48 e sgg. legge n. 92 del 2012, ha convenuto in giudizio entrambe le società chiedendo dichiararsi la inefficacia e/o nullità, e/o illegittimità dell'intimato licenziamento e ordinarsi alla società Alitalia Società Aerea Italiana s.p.a. o, in subordine, alla società Alitalia Compagnia Aerea Italiana s.p.a. l'immediata reintegrazione nel posto di lavoro e condannarsi la prima società e/o la seconda società, disgiuntamente o in solido, al pagamento delle retribuzioni globali di fatto dalla data del licenziamento fino a quella di effettiva reintegrazione.

Il giudice della fase sommaria, in parziale accoglimento della domanda, ha condannato Alitalia Compagnia Aerea Italiana s.p.a. a corrispondere a Rossella Rodinò un'indennità omnicomprensiva pari a 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto ed alla regolarizzazione contributiva.

La ordinanza era opposta con autonomi ricorsi sia dalla lavoratrice sia da CAI s.p.a.. Il Tribunale, rigettata l'opposizione della società, in parziale accoglimento dell'opposizione della lavoratrice ne ordinava la reintegrazione presso CAI s.p.a. e dichiarava il difetto di legittimazione passiva di Alitalia Società Aerea Italiana s.p.a.

La Corte di appello di Roma, pronunziando sul reclamo di CAI s.p.a. e sul reclamo di Rossella Rodinò, respinto il reclamo (incidentale) della lavoratrice, in parziale accoglimento del reclamo della società, ha dichiarato il diritto di questa di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro di un numero di lavoratori pari a quello dei lavoratori reintegrati, senza dover esperire una nuova procedura ex art. 17 legge n. 223 del 1991.

Per quel che ancora rileva, il rigetto del reclamo con il quale la Rodinò aveva chiesto la reintegrazione presso Alitalia Società Aerea Italiana s.p.a., che asseriva divenuta titolare del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. per effetto della cessione, successiva all'intimato licenziamento, è stato fondato sulla considerazione che, ai sensi dell'art. 47, comma 4 bis, legge n. 428 del 1990, nell'ipotesi di trasferimento di azienda della quale - come nel caso di specie - era stato accertato lo stato di crisi aziendale, in caso di accordo sindacale circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, l'art. 2112 cod. civ. trovava applicazione solo nei limiti contenuti nell'accordo medesimo; nello specifico, dall'atto di cessione del compendio aziendale dedicato all'esercizio dell'attività di trasporto aereo, atto successivo al licenziamento della Rodinò, emergeva la volontà delle parti stipulanti di non estendere l'effetto successorio di cui all'art. 2112 cod. civ. a tutto il personale della società cedente.

Il rigetto del reclamo di CAI s.p.a., nella parte in cui denunziava la errata valutazione dei vizi della comunicazione di chiusura delle procedure di licenziamento collettivo e la erronea valutazione relativa ai criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, è stato motivato, quanto alla prima censura, sul rilievo della intervenuta sanatoria in punto di quantificazione degli esuberi ai sensi dell'art. 4, comma 12, legge n. 223 del 1991 e, quanto alla seconda censura, sul rilievo della violazione del criterio costituito dal possesso di inferiori certificazioni di lavoro, posto che non erano stati indicati e comparati i titoli posseduti dagli altri lavoratori rimasti in azienda con quelli della Rodinò; la violazione dei criteri di scelta determinava l'applicazione della tutela reale in conformità della previsione di cui all'art. 5, comma 3, legge n. 223 del 1991 come sostituito dall'art. 1, comma 46, legge n. 92 del 2012.

La Corte ha altresì respinto il motivo di reclamo con il quale la società aveva censurato la quantificazione della indennità risarcitoria evidenziando che non era stato provato alcun fattore idoneo ad influire sulla misura di tale importo, tenuto conto che dalla data del recesso al momento della decisione del giudice di prime cure era decorso un periodo superiore a quello massimo indennizzabile per legge, pari a 12 mesi.

La decisione è stata impugnata con separati ricorsi da Rossella Rodinò e da CAI s.p.a.

La prima ha chiesto la cassazione della decisione sulla base di due motivi; entrambe le società hanno resistito con tempestivi controricorsi.

La seconda ha chiesto la cassazione della decisione sulla base di tre motivi; Rosella Rodinò ha resistito con tempestivo controricorso; l'intimata Alitalia Società Aerea Italiana s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

Tutte le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso di Rossella Rodinò e rigetta il primo. Rigetta il ricorso di Compagnia Aerea Italiana s.p.a. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.