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Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A vince in cassazione.


Pubblicato il: 8/17/2020

Chicarella Fabio e Vessicchio Stefano sono stati rappresentati dagli avvocati Lorenzo Prosperi Mangili e Roberto Carlino, mentre Alitalia Compagnia Aerea Italiana S.p.A è stata seguita dagli avvocati Maurizio Marazza, Marco Marazza e Domenico De Feo.

Fabio Chiccarella e Stefano Vessicchio, con ricorso ai sensi dell'art. 1, comma 48, legge n. 92 del 2012, depositato in data 8 giugno 2015, impugnavano il licenziamento loro intimato da Alitalia Compagnia Aerea Italiana s.p.a. (da ora CAI s.p.a.) nell'ambito di procedura di mobilità attivata ex artt. 4 e 24 legge n. 223 del 1991. Si costituivano Alitalia - Società Aerea Italiana s.p.a. e CAI s.p.a. , preliminarmente eccependo l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza e deducendone, comunque, la infondatezza nel merito.

Il Tribunale, a conclusione della fase sommaria, dichiarava la inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza dei lavoratori dall'impugnazione del licenziamento.

La statuizione di inammissibilità era confermata dal giudice dell'opposizione. 

Con sentenza n. 2228/2018 la Corte d'appello di Roma ha respinto il reclamo dei lavoratori avverso la decisione di primo grado osservando che l'impugnativa di licenziamento, effettuata in via stragiudiziale con lettera del 5 dicembre 2014, era divenuta, ai sensi dell'art. 6 legge n. 604 del 1966 come modificato dall'art. 32, comma 1, legge n. 183 del 2010, inefficace non essendo stata seguita dal deposito del ricorso giudiziale - avvenuto l'8 giugno 2015 - nel rispetto del prescritto termine di 180 giorni, decorrente, come chiarito dal giudice di legittimità, dalla data di invio della missiva di impugnazione extragiudiziale e non da quella di relativa recezione da parte del soggetto datore di lavoro. Nessuna preclusione a proporre la eccezione di decadenza era maturata a carico della società datrice, come, invece, sostenuto dai reclamanti, sia perché la relativa costituzione nella fase sommaria era avvenuta nel rispetto dei cinque
giorni dall'udienza fissata per il giorno 4 dicembre 2015 sia alla luce della struttura bifasica del giudizio di primo grado introdotto dal cd. rito Fornero, alla stregua del quale, in sede di opposizione, era possibile dedurre nuovi profili soggettivi e oggettivi, fra i quali le eccezioni in senso stretto come quella di decadenza avanzata dalla società datrice.

Per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso Fabio Chiccarella e Stefano Vessicchio sulla base di tre motivi; le parti intimate hanno ciascuna depositato tempestivo controricorso.

Tutte le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ..

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite che liquida in favore di ciascuna parte controricorrente in € 3.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella m isura del 15% e accessori, com e per legge.