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TMP Soccer S.r.l. vince il LODO arbitrale contro l'Ascoli Calcio 1898


Pubblicato il: 6/8/2020

TMP Soccer S.r.l. è stata rappresentata dall'avvocato Sara Agostini mentre l'Ascoli Calcio 1898 è stato rappresentato dall'avvocato Pietro Madonia

La TMP Soccer S.r.l. ha chiesto al Collegio di Garanzia per lo Sport presso il CONI, la condanna della Società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. al versamento in suo favore della somma di Euro 35.000,00 più Iva e interessi moratori o, in subordine, interessi legali dalla data di debenza al saldo, oltre al pagamento delle spese di assistenza, dei diritti amministrativi e spese del Collegio Arbitrale.
A sostegno della propria domanda, parte ricorrente ha prodotto il contratto di mandato sottoscritto in data 7 agosto 2019 e valido sino al 2 settembre 2019, con il quale la società sportiva Ascoli Calcio 1898 F.C. ha conferito l’incarico in via esclusiva a TMP Soccer S.r.l. avente ad oggetto l’opera di intermediazione relativamente al trasferimento da U.S. Salernitana al Club del diritto alle prestazioni sportive del Calciatore Raffaele Pucino, prevedendo un corrispettivo in favore dell’Agente di Euro 35.000,00, oltre iva, da corrispondersi in due rate di pari importo con scadenza 30 ottobre 2019 e 30 gennaio 2020.
L’attività oggetto del mandato è stata regolarmente compiuta e portata a termine con l’effettivo trasferimento in data 13 agosto 2019 del Calciatore Raffaele Pucino da U.S. Salernitana al Club Ascoli Calcio. Circostanza (mai contestata dalla controparte) che risulta pacificamente dalla variazione di tesseramento e dal contratto di prestazione sportiva, entrambi allegati alla produzione documentale.
Con comunicazione del 20 febbraio 2020 - anche questa versata in atti dal ricorrente - il legale della TMP Soccer ha contestato ad Ascoli Calcio la violazione dell’art. 3 del contratto di mandato per effetto del mancato versamento dell’importo ivi pattuito.
Perdurando l’inadempimento del Club, la TMP Soccer S.r.l. in data 4 marzo 2020 ha formulato istanza di arbitrato ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi. Avviando il presente procedimento.
La TMP Soccer S.r.l. ha nominato quale arbitro di parte il componente del Collegio di Garanzia dello Sport, Avv.to Prof. Stefano Bastianon, che ha accettato l’incarico il 4 marzo 2020.

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando all'unanimità:
Accoglie l'istanza arbitrale e, per l'effetto, condanna la soccombente Ascoli Calcio 1898 S.p.A. al pagamento, in favore dell'istante TMP Soccer S.r.l., della somma di € 35.000,00 più IVA, oltre interessi moratori dalle scadenze contrattuali.
Condanna l'Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. a rifondere all'istante TMP Soccer S.r.l. i diritti amministrativi nella misura di € 2.000,00 (di cui al punto 1.1.a della "Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese" approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020) e di € 1.500,00 (di cui al punto 1.2.a della Tabella), nonché le spese di difesa, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Stabilisce a carico della soccombente Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. il pagamento in favore del Collegio Arbitrale degli onorari all'uopo previsti (punto 2.b.2.1 della Tabella), liquidati in complessivi € 3.500,00, così ripartiti: al Presidente € 1.400,00 e, a ciascun Arbitro, € 1.050,00, oltre IVA e CPA, nella misura di legge per questi ultimi, da versare secondo le modalità che verranno comunicate dalla Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport.
Stabilisce a carico di Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. il pagamento, in favore del CONI, delle spese generali di cui al punto 2.b.2.2, lett.b), della Tabella, pari ad € 350,00.