Inammissibile il ricorso dell'A.S. Viterbese Castrense, Rimini Football Club e Imolese Calcio 1919
Pubblicato il: 3/11/2019
A.S. Viterbese Castrense S.r.l., Rimini Football Club s.r.l. e Imolese Calcio 1919 s.r.l. sono state rappresentate dagli avvocati Cesare Di Cintio e Flavia Tortorella mentre Reggina 1914 s.r.l. è stata rappresentata dagli avvocati Eduardo Chiacchio e Francesco Di Ciommo
Viene dichiarato inammissibile dell'A.S. Viterbese Castrense S.r.l., Rimini Football Club s.r.l. e Imolese Calcio 1919 s.r.l. per l'annullamento in parte qua della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC nella parte in cui la Corte ha riqualificato “i reclami di AS Viterbese Castrense s.r.l. e di Rimini Football Club s.r.l. interventi adesivi al reclamo della FIGC" e nella parte in cui "ha concesso il termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dalla data di pubblicazione della presente decisione sul CU, per depositare presso la Lega di appartenenza una nuova garanzia fideiussoria dell'importo di Euro 350.000,00 secondo le modalità previste dei C.U. nn. 49 e 50 del 24.05.2018, ferme in caso di inadempimento le sanzioni di cui alla delibera commissariale n. 59/2018”, nonché di ogni altro ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alla predetta decisione.