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Te@m sport vince al CONI contro la Reggina 1914


Pubblicato il: 11/17/2020

Te@m sport S.r.l. è stata rappresentata dall'avvocato Annalisa Roseti

Con domanda di arbitrato del 22 maggio 2020 l’Agente Sportivo S.r.l. Te@m sport, con il patrocinio dell’avv. Annalisa Roseti, avanzava richiesta di pagamento della somma di € 25.000,00 (venticinquemila/00), oltre accessori ed interessi, nei confronti della Reggina 1914 S.r.l., contestualmente indicando, come proprio arbitro di parte, il prof. avv. Tommaso Edoardo Frosini, il quale ha ritualmente accettato la nomina. La Parte istante fonda la richiesta in forza di contratto di mandato avente ad oggetto attività volta al tesseramento del calciatore Manuel Sarao, contratto ritualmente prodotto, che tale somma prevedeva da corrispondere entro la data del 15 febbraio 2020.
Parte intimata non provvedeva a costituirsi in giudizio nei termini di Regolamento, indicando, tuttavia, come proprio arbitro di parte, il prof. avv. Cesare San Mauro, che ha ritualmente accettato la nomina.
I due arbitri nominati hanno convenuto per la nomina del terzo arbitro con funzioni di presidente, indicandolo nella persona dell’avv. Aurelio Vessichelli, il quale, con dichiarazione dell’8 giugno 2020, ha accettato la nomina.
L’iter arbitrale ha subìto la sospensione derivata dalla normativa sopravvenuta, per effetto della emergenza epidemiologica da Covid-19 e, anche in ossequio ai conseguenti provvedimenti del
Presidente del Collegio di Garanzia del CONI, la prima data di celebrazione dell’udienza è stata fissata il 2 luglio 2020, in parte in modalità telematica per il prescritto tentativo di conciliazione.
Alla richiamata udienza arbitrale il Collegio Arbitrale dava atto della presenza della sola Parte istante, risultando regolarmente citata e non comparsa la Parte intimata; preso atto, pertanto, dell’impossibilità di addivenire ad una conciliazione tra le parti, anche sulla scorta di quanto disposto in particolare dall’art. 5, comma 5, del Regolamento in caso di assenza di una o ambo le parti all’udienza fissata per il tentativo obbligatorio di conciliazione, dichiarava il tentativo esperito senza successo e fissava la successiva udienza di discussione per il 14 luglio 2020.
All’udienza di discussione, in assenza della Parte intimata, contumace, la Te@m sport, parte istante, come sopra rappresentata e difesa, collegata in teleconferenza, concludeva insistendo per l’accoglimento integrale della domanda.
Il CONI Pag 4
sottoscritto dalle parti e depositato, in adempimento a prescritta condizione legale di efficacia dello stesso, presso la Commissione Agenti Sportivi, il 3 gennaio 2020.
Risulta, altresì, provato che effettivamente il tesseramento del calciatore alla Reggina si è realizzato nei termini contrattuali.
Parte istante ha anche depositato copia degli atti formali di richiesta e di sollecito di pagamento, a termini di contratto, alla Società odierna intimata, atti rimasti senza alcun riscontro.
La esistenza e validità delle suddette circostanze e prove documentali non risultano contestate da parte intimata, rimasta contumace nel presente procedimento.
Sulla base della documentazione depositata dalla Parte istante, questo organo Arbitrale ritiene legittimamente raggiunta dalla difesa della Te@m sport S.r.l. piena prova della fondatezza, validità ed esigibilità del credito invocato, in difetto di contestazioni da Parte della Reggina 1914, rimasta contumace.
Le spese del procedimento, comprese quelle di funzionamento dell’Organo arbitrale e gli onorari dello stesso, come da specifica in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'istanza arbitrale e, per l'effetto, condanna la soccombente Reggina 1914 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'istante Te@m sport s.r.l., della somma di € 25.000,00 più IVA, oltre oneri accessori e interessi moratori dal dì del dovuto al soddisfo.
Condanna la Reggina 1914 s.r.l. a rifondere all'istante Te@m sport s.r.l. i diritti amministrativi nella misura di € 2.000,00 (di cui al punto 1.1.a della "Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese" approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020) e di € 1.500,00 (di cui al punto 1.2.a della Tabella), nonché le spese di difesa, liquidate in complessivi € 1.200,00, oltre accessori di legge.
Dispone a carico della soccombente Reggina 1914 s.r.l. il pagamento in favore del Collegio Arbitrale degli onorari all'uopo previsti (punto 2.b.2.1 della Tabella), liquidati in complessivi € 4.000,00, così ripartiti: al Presidente € 1.600,00 e, a ciascun Arbitro, € 1.200,00, oltre IVA e CPA nella misura di legge, se dovuti, da versare secondo le modalità che verranno comunicate dalla Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport.

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