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ZTL a Palermo: ricorso inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse dei ricorrenti


Pubblicato il: 7/22/2020

Gli avvocati Alessandro Dagnino e Giovanni Vallesi Cardillo Scimone hanno assistito Massimo Merighi e C.ti. e Confartigianato Imprese Palermo. Associazione Industriali Provincia di Palermo, Confederazione italiana degli esercenti e commercianti-CIDEC, Associazione Confimprese Palermo e Confartigiani Imprese Palermo sono state assistite dall'avvocato Giovanni Vallesi Cardillo Scimone, mentre l'avvocato Alessandro Dagnino ha affiancato Confcommercio Imprese per l'Italia Palermo. Legambiente Sicilia Onlus, Italia Nostra Onlus e Fondo Ambiente Italiano sono state rappresentate dall'avvocato Massimiliano Mangano. Il Comune di Palermo è stato rappresentato dall'avvocato Vincenzo Criscuoli. Amat S.p.A. è stata affiancata dall'avvocato Salvatore Raimondi.

Con sentenza 1381 del 10 luglio 2020, il Tribunale Amministrativo Regionale per la  Sicilia, sezione di Palermo, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Massimo Merighi e C.ti. avverso i provvedimenti con cui il Comune di Palermo aveva istituito la ZTL. 

Il Tribunale ha altresì condannato i ricorrenti principali e i ricorrenti aggiuntivi a rifondere le spese di giudizio, liquidate in € 12.000, ripartiti tra Comune di Palermo, Amat s.p.a., Legambiente Sicilia Onlus, Italia Nostra Onlus e Fondo Ambiente Italiano.