La Cassazione accoglie il ricorso del Fisco contro AIM Energy
Pubblicato il: 4/3/2020
È stata la quinta sezione della Suprema Corte, presieduta dal giudice Enrico Manzon, ad accogliere il ricorso dell’Agenzia delle Dogane contro Aim Energy srl assistita dagli avvocati Mauro Trivellin, Carlo Nascimben e Domenico Bonaccorsi di Patti.
Si tratta di una vicenda nata nel 2015 quando AIM Energy aveva impugnato un atto di diniego di rimborso di accise sul gas naturale con la maggiore accisa ordinaria, mediante accrediti d’imposta nei successivi pagamenti dell'accisa. Nell’impugnativa AIM, che aveva ceduto il gas naturale al consumatore finale Fiera di Vicenza a uso riscaldamento padiglioni fieristici, riteneva il provvedimento contrario a un precedente provvedimento favorevole, in forza del quale la contribuente riteneva che l'Ufficio avesse consumato il potere accertativo. Inoltre riteneva che l'accisa corrisposta in eccesso per i due anni anteriori con aliquota ordinaria, non costituisse una mera agevolazione ma un regime differenziato rispetto a quello ordinario. Una posizione respinta dalla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza che aveva rigettato il ricorso contro l’atto di diniego del rimborso.
In appello la Commissione Tributaria Regionale del Veneto aveva accolto il ricorso contro la decisione di primo grado sulla base del fatto che: “sussiste affidamento del contribuente nell'avere confidato sul precedente provvedimento dell'Ufficio che in precedenza aveva accordato il rimborso e che tale principio va applicato anche alla domanda di rimborso dell'imposta indebitamente versata,
sussistendo divieto di reformatio in peius in caso di mera rivalutazione. Ha, inoltre, ritenuto il giudice di appello che l'applicazione dell'aliquota agevolata per usi industriali non costituisce disposizione agevolativa, bensì ipotesi differenziata di assoggettamento a tassazione del consumo di gas naturale, sulla base della effettiva destinazione al consumo; non essendo una disposizione agevolativa, la stessa può essere riconosciuta in via retroattiva.”
Una decisione non condivisa dalla Suprema Corte che con sentenza pubblicata il 04 marzo ha Cassato la decisione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto e rinviato ad una nuova decisione nel merito.