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Il TAR si esprime sulla fornitura di due sistemi radiologici mobili per il Policlinico S. Orsola Malpighi


Pubblicato il: 7/28/2020

La Carestream Health Italia S.r.l. ha presentato ricorso contro l'Azienda Usl di Bologna nei confronti di Samsung Electronics Italia S.p.a., Althea Italia S.p.a. oltre all'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli, Tecnologie Avanzate T.A. S.r.l. non costituiti in giudizio.

Il ricorso chiedeva l'annullamento della determinazione del Sub-Commissario Amministrativo e Direttore dell’U.O.C. Acquisti dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, n. 456 del 27/02/2020, e relativa comunicazione disposta con nota n. 0021727 in pari data, per la parte in cui è stato aggiudicato a Tecnologie Avanzate - T.A. S.r.l. il lotto n. 4 relativo all’Acquisto di n. 2 sistemi radiologici mobili per radiografia con flati panel motorizzati, CIG 8014251125, nell’ambito della gara, a procedura aperta, per la fornitura, divisa in lotti, di sistemi portatili di radiologia e radioscopia per esigenze radiologia, blocchi operatori e cardiologie per le esigenze di Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda ospedaliero-universitaria e Azienda USL di Bologna, Azienda USL di Imola, Azienda ospedaliera e USL di Ferrara.

All’esito delle valutazioni effettuate dalla Commissione, Carestream Health Italia s.r.l. si è classificata terza (90,48 punti in totale) seconda Samsung Eletronics Italia s.p.a. (p. 90.97) e prima Tecnologie Avanzate T.A. S.r.l (p. 91,50) quarta infine Althea Italia s.p.a. (p. 90,27) secondo il previsto criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Con determinazione n. 456 del 27 febbraio 2020 del Sub-Commissario Amministrativo e Direttore dell’U.O.C. Acquisti dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, il predetto lotto n. 4 è stato aggiudicato a T.A. s.r.l.

Le difese di AUSL, Althea e Samsung hanno ribadito quanto al motivo diretto a contestare l’ammissione di Althea, come i fatti dichiarati in sede di gara astrattamente ascrivibili a “grave illecito professionale” in considerazione delle transazioni, revoche e contestazioni in giudizio intervenute non sarebbero di gravità tale da consentire l’esclusione, si che il giudizio implicito di irrilevanza sarebbe esente da profili di manifesta irragionevolezza sindacabili dal g.a. secondo i consueti limiti del sindacato giurisdizionale di tipo esterno. In particolare, poi, alcuni episodi dichiarati in sede di gara da Althea non sarebbero riferibili ad essa ma ad imprese terze successivamente incorporate per fusione e dunque a maggior ragione irrilevanti.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna Bologna (Sezione Prima), con sentenza n. 00501/2020, dichiara l’improcedibilità per difetto di interesse del ricorso introduttivo e dei primi motivi aggiunti; e respinge il secondo atto di motivi aggiunti.

Carestream Health Italia S.r.l. è stata rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Zanetti.

L'Azienda Usl di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, è stata difesa dagli avvocati Arianna Cecutta e Giulia Valzania.

Samsung Electronics Italia S.p.a. è stata rappresentata dall'avvocato Marco Albanese.

Lo Studio Legale Fraccastoro ha assistito Althea Italia S.p.A. nel procedimento con gli Avv.ti Giorgio Fraccastoro e Alice Volino.