La Cassazione si esprime sui contributi versati da un avvocato in seguito alla cancellazione dalla Cassa di previdenza forense
Pubblicato il: 11/21/2019
L'Avv. Leonardo Carbone ha assistito con successo la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense nel procedimento avviato dagli eredi dell'Avv. Carnevale Schianca Ernestino, i quali chiedevano la restituzione della somma versata a titolo di contributi integrativi nel periodo dal 2000 al 2008, che era stato fatto oggetto di delibera di cancellazione del professionista dalla Cassa per incompatibilità derivante dall'esercizio di attività di socio amministratore di società commerciale.
La problematica affrontata concerneva la restituzione o meno dei contributi integrativi versati ai sensi dell'art.11 l.n.576/80 alla Cassa forense, nell'ipotesi in cui venga accertato l'esercizio della professione forense in condizione di incompatibilità, con conseguente cancellazione retroattiva dalla Cassa, e che la Corte di appello di Milano con impugnata sentenza del 21.4.2017 n.322/2017 aveva risolto negativamente.
Sul tema vi erano sentenze contrarie alla tesi sostenuta sia di merito che della Corte di cassazione. La citata sentenza della Suprema Corte n. 30571/2019, discostandosi da precedenti della stessa Corte (decisioni di merito), ha accolto la tesi sulla natura solidaristica del contributo integrativo, negando così il rimborso all'avvocato della contribuzione in parola nell'ipotesi in cui venga accertato l'esercizio della professione in regime di incompatibilità con conseguente cancellazione retroattiva dalla Cassa.
La decisione è stata di rilevante interesse per la Cassa Forense stante i consistenti risvolti economici. Peraltro la Cassazione con una recente sentenza 30 ottobre 2020 n.24141 in altra vertenza (causa Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense c. eredi di Corradi Luigi) con la Cassa Forense sempre rappresentata dal sottoscritto ha confermato il nuovo indirizzo giurisprudenziale della precedente sentenza n. 30517/2019, fattispecie che è da ritenersi applicabile a tutte le ipotesi di cancellazione con effetto retroattivo dalla cassa forense (ma anche delle altre casse previdenziali categoriali dei liberi professionisti).