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Luigi Lauro perde il ricorso al CONI


Pubblicato il: 2/12/2021

Luigi Lauro è stato rappresentato dall'avvocato Armando Profili mentre il CONI è stato rappresentato dagli avvocati Giulio Napolitano e Francesco Scanzano

Viene dichiarato improcedibile il ricorso contro:

- la Comunicazione di cui all’art. 7, comma 3, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi del 2 ottobre 2020, comunicata a mezzo pec in data 2 ottobre 2020, con cui è stato comunicato al Sig. Cordua che ai sensi dell’art. 7. c. 3 del Regolamento CONI Agenti Sportivi la Commissione CONI Agenti Sportivi ha deliberato la cancellazione della Sua iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi”;
- la Delibera della Commissione CONI degli Agenti Sportivi del 1 ottobre 2020, con cui la Commissione CONI degli Agenti Sportivi ha deliberato la cancellazione dell’iscrizione del Sig. Cordua dal Registro Nazionale CONI degli Agenti Sportivi;
- la Comunicazione di cui all’art. 7, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi del 9 settembre 2020 con cui la Commissione CONI degli Agenti Sportivi ha comunicato al ricorrente di aver rilevato la "sussistenza dei presupposti per l’assunzione del provvedimento di cancellazione” della sua iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi, atteso il “difetto dei requisiti di cui all’art. 4 c. 1 lett j) e k).”;
- la Delibera della Commissione CONI degli Agenti Sportivi del 9 settembre 2020, con cui la Commissione CONI degli Agenti Sportivi ha rilevato la sussistenza dei “presupposti per l’assunzione del provvedimento di cancellazione dell’iscrizione dal Registro CONI Agenti Sportivi per difetto dei requisiti di cui all’art. 4 c. 1 lett. j) e k)”, e dunque di dare avvio al procedimento di cancellazione del nominativo del Sig. Cordua “mediante invio della comunicazione di cui all’art. 7 c.2 del Regolamento”;