Armony Line ASD perde il ricorso al CONI
Pubblicato il: 3/29/2021
Armony Line ASD è stata rappresentata dall'avvocato Elisa Brigandì mentre il CONI è stato rappresentato dall'avvocato Alberto Angeletti
Viene respinto il ricorso per l'annullamento della delibera della Giunta Nazionale del CONI n. 129 del 14 maggio 2020, con la quale è stato respinto il ricorso dell'Armony Line ASD ed è stato confermato il provvedimento del Segretario Generale n. 5/2020 del 6 marzo 2020, con cui era stata disposta la nullità dell'iscrizione della medesima Associazione Sportiva al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche.
Le spese, a carico della soccombente Armony Line, sono liquidate in € 1.000,00, oltre accessori di legge, in favore del CONI.