Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

La Cassazione rigetta il ricorso di TEC Srl contro l'Agenzia delle entrate


Pubblicato il: 6/30/2021

Nel procedimento la società TEC Srl è stata assistita dagli avvocati Maurizio Carrara e Cristina Della Valle.

Risulta dalla sentenza impugnata che la società contribuente TEC SRL e il contribuente TRABUCCHI VALENTINO, socio detentore del 91% delle quote della medesima, hanno impugnato alcuni avvisi di accertamento relativi al periodo di imposta dell'esercizio 2007 (nonché, per quanto risulta dalla sentenza, anche dell'esercizio 2008), notificati nel 2010, con i quali, a seguito di PVC, venivano ripresi a tassazione quali redditi di impresa non contabilizzati gli importi percepiti dal socio Trabucchi a titolo di restituzione di finanziamento soci infruttifero, riqualificati quali utili distribuiti al socio. L'ufficio accertava che il conto finanziamento soci infruttifero era stato incrementato, a seguito di versamenti effettuati in contanti, di Euro 322.000,00 nei periodi di imposta 31 gennaio 2003 - 13 maggio 2004; accertava, inoltre, che il socio di riferimento Trabucchi Valentino, il quale aveva dichiarato nei suddetti periodi di imposta redditi incompatibili con i finanziamenti erogati, non fosse titolare di conti correnti bancari.

L'Ufficio ha, quindi, dedotto che le disponibilità economiche apportate in società in conto finanziamento soci infruttifero non provenissero dal patrimonio del socio e ne ha tratto la presunzione che l'accensione dei finanziamenti dissimulasse ricavi dell'attività di impresa non contabilizzati, prelevati - all'atto della restituzione al socio - non a titolo di restituzione dei suddetti finanziamenti, bensì quali utili, con conseguente recupero di IRES e IRPEF.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in complessivi Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.