Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

La Corte accoglie parzialmente il ricorso di Casaidea S.r.l. contro l'Agenzia delle entrate


Pubblicato il: 6/24/2021

Casaidea S.r.l è stata rappresentata dagli avvocati Riccardo Vianello e Roberto Masiani.

Dalla esposizione in fatto della pronuncia censurata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva notificato a Casaidea s.r.I., società esercente l'attività di valorizzazione e promozione immobiliare, un avviso di accertamento con il quale, relativamente all'anno di imposta 2005, aveva contestato che in quasi tutte le vendite immobiliari il valore dichiarato negli atti di vendita era inferiore a
quello effettivo, sicchè, a seguito di accertamento analiticoinduttivo, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n.
633/1972, aveva rettificato il reddito dichiarato; avverso il suddetto atto impositivo la società Casaidea s.r.I., cessata in data
2008, in persona del suo ex liquidatore, nonché gli ex soci, anche in proprio, avevano proposto ricorso che era stato accolto dalla
Commissione tributaria provinciale di Venezia; avverso la decisione del giudice di primo grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto
appello principale e la società Casaideit s.r.l. nonché gli ex soci, anche in proprio, avevano proposto appello incidentale. 

La Commissione tributaria regionale del Veneto ha accolto l'appello principale dell'Agenzia delle entrate e rigettato quello incidentale, in particolare ha ritenuto che: la circostanza che la società era stata cancellata dal registro delle imprese in data 15 ottobre 2008 non faceva venire meno il potere impositivo dell'amministrazione finanziaria nei confronti dei soci, sicchè correttamente l'avviso di accertamento era stato emesso in data 13 luglio 2010 e notificato a tutti i soci quali successori. 

La Corte accoglie il terzo motivo, assorbe il secondo, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, quindicesimo e risultano infondati il primo, assorbito il quattordicesimo, ed il quarto, cassa la sentenza censurata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.