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La Corte rigetta il ricorso dell'Agenzia delle entrate contro Ecotrade s.p.a.


Pubblicato il: 6/22/2021

Nel procedimento Ecotrade s.p.a. è stata assistita dagli Avv. Antonio Lovisolo e Francesco D'Ayala Valva.

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale Liguria, depositata il 30 giugno 2011, di reiezione dell'appello dalla medesima proposto
avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della Ecotrade s.p.a. per l'annullamento di un avviso di accertamento con
cui era stata rettificata la dichiarazione resa, ai fini dell'i.v.a., per l'anno 2000.
Dall'esame della sentenza impugnata emerge che con tale atto impositivo l'Amministrazione finanziaria aveva contestato, in relazione a 37 fatture ricevute per operazioni intracomunitarie prive dell'applicazione dell'i.v.a., il mancato assolvimento degli obblighi fiscali di cui al cd. reverse charge (emissione di auto-fattura con
addebito dell'i.v.a. e annotazione nel registro delle fatture emesse) e, conseguentemente, l'omesso versamento dell'i.v.a. relativa a tali
operazioni.

Il giudice di appello riferisce che la Commissione provinciale, dopo aver rimesso alla Corte di Giustizia l'esame di questioni
pregiudiziali e preso atto della relativa decisione, aveva accolto il ricorso della contribuente.

Ha, quindi, disatteso l'appello erariale, circoscritto ai soli capi di sentenza relativi alle sanzioni irrogate e alle spese processuali,
evidenziando che tali sanzioni non erano dovute, avuto riguardo alla violazione del principio della proporzionalità, nonché al fatto che erano parametrate in relazione a un tributo (l'i.v.a.) non dovuto, e alla necessità che la determinazione e applicazione delle sanzioni
rispettassero il disposto degli artt. 10, I. 27 luglio 2000, n. 212. 

La Corte rigetta il ricorso e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato inoltre compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.