La Corte accoglie il primo e dichiara assorbito il secondo motivo di ricorso dell'Agenzia delle entrate contro Romagna Giochi S.r.l.
Pubblicato il: 6/17/2021
Nel procedimento Romagna Giochi S.r.l. è stata rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Fiorentini.
L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia
Romagna, depositata 1'11 dicembre 2017, di reiezione del suo appello avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della
Romagna Giochi s.r.l. per l'annullamento dell'avviso di irrogazione di sanzioni per omessa regolarizzazione di fatture per operazioni di
acquisto di servizi.
Dall'esame della sentenza impugnata si evince che con l'atto impositivo l'Ufficio aveva contestato l'omessa regolarizzazione di
fatture relative ai compensi corrisposti ai titolari degli esercizi presso i quali erano installate macchine da gioco di cui all'art. 110, sesto
comma, T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza
Il giudice di appello, confermando la decisione della Commissione provinciale, ha respinto il gravame erariale, evidenziando che le attività svolte dall'esercente erano accessorie rispetto a quelle di raccolta delle giocate e, in quanto tali, erano assoggettate al regime dell'esenzione, proprio di queste ultime.
Il ricorso è affidato a due motivi, con richiesta, in subordine, di rimessione alla Corte di Giustizia ex art. 267 T.F.U.E.
Resiste, con controricorso, la Romagna Giochi s.r.l.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario; compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.