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La Corte accoglie il primo, terzo, quinto, sesto e settimo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti dell'Agenzia delle entrate contro R.B. Videogames s.r.I.


Pubblicato il: 6/17/2021

Nel procedimento R.B. Videogames s.r.l. è stata rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Carinci e Giuseppe Maria Cipolla.

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia
Romagna, depositata il 12 luglio 2012, che ha parzialmente accolto l'appello della R.B. Video Games s.r.l. e respinto l'appello incidentale
dell'Amministrazione finanziaria avverso la sentenza di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente per
l'annullamento dell'avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione della contribuente medesima, contestata l'omessa
regolarizzazione di fatture ed erano state irrogate le relative sanzioni.
Dall'esame della sentenza impugnata si evince che con l'atto impositivo l'Ufficio aveva contestato l'indebita deduzione di costi, in
quanto effettuata, in parte, in violazione dei principi di competenza e, per altra parte, in assenza del requisito dell'inerenza, nonché, come già rilevato, l'omessa regolarizzazione di fatture per operazioni di acquisto di servizi.

Il giudice di appello ha dato atto che la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente limitatamente all'irrogazione delle sanzioni per omessa regolarizzazione delle fatture, respingendolo per i rilievi restanti.
Ha, quindi, accolto l'appello della contribuente con la sola esclusione della riprèsa avente ad oggetto la deduzione dei costi sostenuti per l'acquisto di tre televisori concessi in omaggio a terzi, ritenuti non inerenti, giudicando corretta l'imputazione temporale dei costi contestati e inerenti le altre spese oggetto dei rilievi.
Ha, poi, respinto il gravame incidentale dell'Amministrazione finanziaria vertente sulle sanzioni irrogate per omessa regolarizzazione delle fatture, poiché ha ritenuto che si trattasse di operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, primo comma, n. 6, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Il ricorso è affidato a sette motivi.
Resiste con controricorso la R.B. Video Games s.r.l.

La Corte accoglie il primo, terzo, quinto, sesto, nei sensi di cui in motivazione, e settimo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna, in diversa composizione.