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La Corte rigetta il ricorso di Chizzola Combustibili e Legnami S.r.l. contro l'Agenzia delle dogane


Pubblicato il: 6/10/2021

Nel procedimento la società Chizzola Combustibili e Legnami S.r.l. è stata rappresentata e difesa dallo studio Armella & Associati e dall'avv.to Maria Antonelli.

A seguito di verifica fiscale della Guardia di Finanza nei confronti della
Chizzola Combustibili srl erano accertate irregolari forniture di gasolio per
uso riscaldamento a favore della ditta Leopardo Servizi di Lorenzo
Casagranda nel periodo 2005/2008, mediante l'utilizzazione di
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate da quest'ultimo, prive
dell'esatta indicazione dell'impianto cui il combustibile era destinato, con
l'emissione di 205 DAS (Documento Accompagnamento Semplificato) dai
quali si era pure ricavato che le consegne non erano state effettuate nel
luogo indicato nella dichiarazione sostitutiva, oltre ad essere -detti
documenti- privi dell'indirizzo dell'edificio dove il gasolio venduto era stato
trasportato: da ciò risultando una fornitura complessiva di litri 1.283.030
di gasolio per riscaldamento ad accisa agevolata per legge (art. 8 c. 10
lett. C) legge 448/1998). Era altresì emerso che le forniture erano
consegnate a strutture che non avrebbero potuto utilizzare il gasolio per
riscaldamento, trattandosi di capannoni apparentemente non in uso o
piazzali con cisterna collegata ad un distributore di carburante e che la
frequenza delle forniture e la relativa quantità non facevano registrare
soluzione di continuità nei mesi caldi dell'anno, facendo così dubitare della
destinazione dichiarata del combustibile e del suo impiego; una ulteriore
circostanza era costituita dalla ammissione operata dal Casagranda, in
sede penale nell'interrogatorio reso al P.M., della conoscenza da parte della
ditta Chizzola della circostanza che il gasolio fornito era utilizzato per
autotrasporto e non per riscaldamento.
Da qui aveva origine avviso di accertamento e pagamento del beneficio
fiscale indebitamente goduto oltre a indennità di mora e interessi a carico,
in via solidale, della predetta società e del suo legale rappresentante
Chizzola Emerino.
- Avverso detto atto proponevano ricorso sia la società che il Chizzola
dinanzi alla commissione tributaria provinciale che lo rigettava con
sentenza che -gravata di appello da entrambe le parti soccombenti- veniva
confermata dalla CTR del Trentino con sentenza n. 33/01/2013 depositata
1'8.4.2013, non notificata.
- Per la cassazione di tale sentenza la Chizzola Combustibili e Legnami srl e
Chizzola Emerino propongono ricorso affidato a cinque motivi.
- Resiste con controricorso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
- I ricorrenti hanno depositato memoria.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese che liquida in euro 7.300,00 oltre spese prenotate a debito.