La Corte accoglie il ricorso di Metallurgica San Marco S.p.a. contro l'Agenzia delle entrate
Pubblicato il: 5/26/2021
Nel procedimento la società è stata rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Mereu, Davide Badinelli e Elisa Bonzani.
Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che:
l'Agenzia delle entrate aveva notificato a Metallurgica San Marco
s.p.a. un avviso di accertamento con il quale, relativamente
all'anno di imposta 2006, aveva contestato, per quanto di
interesse: a) ai fini Ires, Irap e Iva, l'omessa dichiarazione di ricavi
conseguenti alla cessione a tempo determinato del diritto di
superficie su di un terreno edificabile, dovendosi ritenere simulato il
contratto di locazione del terreno per la durata di sei anni ad un
canone annuo di euro 4.009,38 e con obbligo, da parte della
conduttrice, avente la medesima compagine sociale della locatrice,
di costruire ivi un capannone industriale; b) l'irregolare fatturazione
in regime di reverse charge delle prestazioni di servizi relative alle
lavorazioni per conto terzi di due rottami, il rame e lo zinco, di
proprietà dei terzi committenti, successivamente trasformati in
ottone e, quindi, non più qualificabile quale rottame, nonché la
conseguente irregolare fatturazione delle relative spese di
trasporto; avverso il suddetto atto impositivo la società aveva
proposto ricorso che, relativamente alle contestazioni sopra
indicate, era stato accolto dalla Commissione tributaria provinciale
di Brescia; avverso la sentenza del giudice di primo grado la
società aveva proposto appello.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione
staccata di Brescia, ha rigettato l'appello della società, in
particolare ha ritenuto, per quanto di interesse, che: il contratto di
locazione, tenuto conto della volontà negoziale delle parti e degli
effetti che ne derivavano, doveva essere considerato simulato, in
quanto in realtà le parti aveva inteso stipulare un contratto di
cessione del diritto di superficie a tempo determinato, tenuto conto
del fatto che lo stesso era stato stipulato «tra soggetti societari
riconducibili alle stesse persone fisiche, per cui il manufatto
realizzato sul terreno ipotizzato in locazione rimaneva comunque
nella proprietà e nel possesso delle stesse persone»; con
riferimento alla pretesa relativa alla non corretta applicazione del
regime del reverse charge, era stato accertato che le lavorazioni
venivano effettuate su un semilavorato, denominato barra di
ottone, ottenuto dalla fusione di due rottami, il rame e lo zinco,
sempre di proprietà dei clienti per tutto il ciclo della lavorazione, e,
dunque, con successiva modificazione della natura, con
conseguente non applicabilità della previsione di cui all'art. 74,
d.P.R. n. 633/1972.
Avverso la suddetta pronuncia ha quindi proposto ricorso per la
cassazione della sentenza Metallurgica San Marco s.p.a. affidato a
cinque motivi di censura;
l'Agenzia delle entrate ha depositato un atto con cui ha unicamente
chiesto di ricevere l'avviso di fissazione dell'udienza di discussione
della causa.
Metallurgica San Marco s.p.a. ha quindi depositato memoria con la
quale ha dedotto che, pur insistendo per l'accoglimento dei primi
tre motivi di ricorso relativi alla non corretta applicazione del
regime del reverse charge, l'amministrazione finanziaria ha
disposto, con atto del 31 maggio 2018, l'annullamento del recupero
della maggiore imposta Iva e la rideterminazione delle conseguenti
sanzioni per le medesime operazioni.
La Corte accoglie il quarto e quinto motivo, infondato il primo, assorbiti il secondo e il terzo, cassa la sentenza censurata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.