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La Corte accoglie il ricorso di Aries S.r.I & Init-Holding S.r.l. contro l'Agenzia delle entrate


Pubblicato il: 5/26/2021

Nel procedimento le società Aries S.r.I & Init-Holding S.r.l. sono state assistite dagli Avv.ti Andrea Radice e Salvatore De Francesco.

l'Agenzia delle entrate aveva notificato a Aries s.r.l. nonché a Init
Holding s.r.l. (quale società controllante) un atto di contestazione
per tardivo versamento dell'Iva (avvenuta in data 16 aprile 2007,
dunque oltre il termine del 16 marzo 2007) relativa alla cessione di
un fabbricato compiuta in data 27 luglio 2006; avverso i suddetti
atti impositivi le società avevano proposto separati ricorsi che,
previa riunione, erano stati rigettati dalla Commissione tributaria
provinciale di Udine; avverso la sentenza del giudice di primo grado
le società avevano proposto appello.
La Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia ha
rigettato l'appello delle società, in particolare ha ritenuto che: la
vicenda in esame atteneva alla individuazione del termine entro cui
le società avrebbero dovuto procedere al versamento dell'Iva in
relazione alla cessione di un fabbricato avvenuta con atto del 27
luglio 2006. La peculiarità della vicenda riguardava il fatto che la
cessione era avvenuta durante la vigenza del decreto-legge n.
223/2006, secondo cui la cessione era esente Iva, e che, tuttavia,
la successiva legge di conversione n. 248/2006 aveva modificato il
suddetto regime riconoscendo la facoltà di esercitare l'opzione per
l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari; con riferimento, peraltro,
al periodo temporale che andava dalla data di entrata in vigore del
decreto legge n. 233/2006 a quello di entrata in vigore della
successiva legge di conversione (periodo entro il quale era
avvenuta la cessione dell'immobile), era intervenuto il legislatore
con la legge finanziaria n. 296/2006 prevedendo che, per il
suddetto periodo, restavano salvi gli effetti prodotti
dall'applicazione delle norme, non convertite, del decreto-legge n.
233/2006, ma veniva riconosciuta, altresì, la facoltà di opzione
introdotta dalla legge di conversione, imponendo in tal caso a
carico del cedente di darne comunicazione nella dichiarazione Iva
relativa all'anno 2006. In questo ambito, la mancata conversione
del decreto-legge n. 233/2006 aveva comportato il venire meno
della sua efficacia, sicchè si era venuta a ripristinare la situazione
precedente al decreto-legge in esame, quindi doveva considerarsi
che l'imposta andava addebitata secondo il regime precedente,
rendendo obbligatoria la liquidazione Iva nei modi e tempi ordinari;
pertanto, il saldo Iva avrebbe dovuto essere versato entro il 16
marzo 2007, cosicchè il versamento compiuto in data 16 aprile
2007 doveva essere considerato tardivo; non sussistevano, inoltre,
le condizioni per ritenere sussistenti obiettive condizioni di
incertezza delle previsioni normative e della riduzione della
sanzione.
Avverso la suddetta pronuncia hanno quindi proposto ricorso per la
cassazione della sentenza Aries s.r.l. e Init-Holding s.r.I., affidato a
quattro motivo di censura in via principale ed a ulteriori cinque
motivi di censura in via subordinata, cui ha resistito l'Agenzia delle
entrate depositando controricorso. 
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza censurata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.