La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle entrate contro British American Tobacco Italia S.p.a.
Pubblicato il: 5/15/2021
Nel procedimento la società British American Tobacco Italia S.p.a. è stata assistita dagli Avv.ti Alessandro Fusillo e Antonio Strizzi.
L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 18 febbraio 2012, che, in accoglimento dell'appello
proposto dalla British American Tobacco Italia s.p.a., già British American Tobacco Southern Europe s.p.a., società consolidante che aveva incorporato la consolidata British American Tobacco Italia s.p.a. e modificato la propria ragione sociale in quest'ultima denominazione, ha annullato l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio, relativamente all'anno 2006, aveva rettificato la dichiarazione resa ai fini i.re.s.
Dall'esame della sentenza impugnata si evince che con tale atto impositivo era stata contestata l'indebita deduzione di costi, in quanto erroneamente qualificati quali spese di pubblicità, sostenuti per l'acquisto di scansie e attrezzature simili utilizzate per l'esposizione di sigarette presso le rivendite di tabacchi.
Il giudice di appello, dopo aver dato atto che la Commissione provinciale aveva respinto il ricorso, ha accolto il gravame della contribuente evidenziando che tali costi, privi del carattere della gratuità e direttamente correlati alla produzione di ricavi, non erano finalizzati ad accrescere il prestigio della società, ma ad assicurare maggiore visibilità al prodotto fabbricato e, in quanto tali, rientravano nel novero delle spese promozionali e non di rappresentanza.
Il ricorso è affidato a tre motivi. Resiste con controricorso la British American Tobacco Italia
s.p.a., la quale deposita, poi, memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
Con distinto ricorso, dal contenuto sostanzialmente identico al precedente, l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso altra sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in pari data e dal contenuto pressoché identico, che, in accoglimento dell'appello proposto dalla consolidata British American Tobacco Italia s.p.a., ha annullato l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva provveduto alla medesima contestazione.
Resiste con controricorso la British American Tobacco Italia s.p.a., la quale deposita, poi, memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c., spiegando difese sostanzialmente identiche a quelle del precedente giudizio.
La Corte accoglie il primo e il terzo motivo dei ricorsi e dichiara assorbito il secondo; cassa le sentenze impugnate con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione.

