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La Corte accoglie parzialmente il ricorso di Codenotti S.r.l. contro l'Agenzia delle entrate


Pubblicato il: 5/14/2021

Nel procedimento la società Codenotti S.r.l. è stata rappresentata e assistita dagli Avv.ti Luigi Ferrajoli e Giuseppe Fischioni.

La sentenza impugnata ha esposto, in punto di fatto, che: l'Agenzia
delle entrate aveva emesso nei confronti di Codenotti s.n.c. (ora
Codenotti s.r.I.) due avvisi di accertamento, relativi agli anni di
imposta 2004 e 2005, con i quali aveva contestato alla società
l'indebita deduzione di costi di cui a fatture per operazioni inesistenti
emesse da Cave Rocca s.r.l. e da Estro Costruzioni s.r.I.,
rideterminando le maggiori imposte Iva e Irap a carico della società
e rettificando ai fini Irpef il reddito di partecipazione dei soci; avverso
gli avvisi di accertamento la società ed i soci avevano proposto
separati ricorsi che, previa riunione, erano stati rigettati dalla
Commissione tributaria provinciale di Brescia; avverso la pronuncia
del giudice di primo grado la società ed i soci avevano proposto
appello.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione
staccata di Brescia, ha rigettato l'appello, in particolare ha ritenuto
che: era applicabile alla fattispecie il raddoppio dei termini per
l'accertamento stante la sussistenza di violazioni aventi rilevanza
penale, sicchè non vi era stata alcuna decadenza nell'emissione degli
atti impositivi; gli elementi probatori prospettati dall'Agenzia delle
entrate erano idonei ai fini dell'accertamento della falsità oggettiva
delle fatture emesse dalle società Cave Rocca s.r.l. e Estro
Costruzioni s.r.I.; la documentazione prodotta dagli appellanti non
poteva assumere il valore di prova contraria; stante la inesistenza
oggettiva delle operazioni, non sussisteva il diritto degli appellanti
alla deduzione dei costi.
Avverso la suddetta pronuncia hanno proposto ricorso la società ed
i soci affidato a quattro motivi di censura, illustrato con successiva
memoria, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando
controricorso.
Con ordinanza del 29 gennaio 2020 questa Corte ha disposto la
trattazione della controversia in pubblica udienza. 
La Corte accoglie il secondo motivo ricorso, infondati il primo e terzo motivo, in parte inammissibile e in parte infondato il quarto motivo, cassa la sentenza censurata per il motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, anche per la liquidazione delle spese di lite del presente giudizio.