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La Corte rigetta il ricorso di Nido Casa S.r.l. contro l'Agenzia delle entrate


Pubblicato il: 5/14/2021

Nel procedimento la società Nido Casa S.r.l. è stata rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sebastiano Stufano e Massimo Scardigli.

Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che:
l'Agenzia delle entrate aveva notificato a Nido Casa s.r.l. un avviso
di accertamento, contenente anche la contestuale irrogazione di
sanzioni, con il quale, relativamente all'anno di imposta 2006,
aveva contestato maggiori ricavi non dichiarati per mancata
fatturazione di vendite di immobili eseguite dalla società in favore
di terzi; un avviso di accertamento, inoltre, era stato notificato a
ciascuno dei soci Tessari Sergio, Tessari Decimo Danilo e Panà
Giuliano, contestando una maggiore imposta sul reddito a carico
dei medesimi in considerazione della ristretta base azionaria della
società avente carattere familiare; avverso i suddetti atti impositivi
la società ed i soci avevano proposto separati ricorsi che, previa
riunione, erano stati accolti dalla Commissione tributaria
provinciale di Varese; avverso la pronuncia del giudice di primo
grado l'Agenzia delle entrate aveva proposto appello.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto
l'appello, in particolare ha ritenuto che: la sentenza n. 31/49/12
della Commissione tributaria regionale della Lombardia, prodotta
dai contribuenti, la quale, relativamente agli anni di imposta 2004 e
2005, aveva ritenuto illegittimi gli atti impositivi, non poteva essere
condivisa, stante il fatto che il profilo penalistico non poteva influire
in ambito tributario e che l'attività dei verificatori di reperimento
degli elementi di prova si era svolta regolarmente, in quanto gli
stessi avevano operato muniti di regolare autorizzazione;
l'acquisizione delle informazioni ricevute da terzi trovava supporto
normativo nella previsione di cui all'art. 32, d.P.R. n. 600/1972;
dagli elementi di prova dedotti, consistente anche nella
documentazione di registrazione, si evinceva che la vendita di 23
unità abitative non risultava fatturata, con conseguente legittimità
delle pretese.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso la società
affidato a nove motivi di censura, illustrati con successiva memoria,
cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando controricorso.
Hanno altresì proposto ricorso successivo i soci Tessari Sergio,
Tessari Decimo Danilo e Panà Giuliano affidato a dieci motivi di
censura, illustrati con successiva memoria, cui ha resistito l'Agenzia
delle entrate depositando controricorso.
Rigetta il ricorso della società e la condanna al pagamento delle
spese di lite in favore dell'Agenzia delle entrate che si liquidano in
complessive euro 7.000,00, oltre spese prenotate a debito ed
accessori.
Rigetta il ricorso dei soci e li condanna, in solido, al pagamento
delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle entrate che si
liquidano in complessive euro 7.000,00, oltre spese prenotate a
debito ed accessori.