La Corte rigetta il ricorso di CFE Elettrotecnica contro l'Agenzia delle entrate
Pubblicato il: 5/12/2021
Nel procedimento la società CFE Elettrotecnica è stata rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alberto Marcheselli e Raimondo Fulcheri.
FEDERICO CARNEVALI, in qualità di titolare della ditta
individuale C.F.E. (di CARNEVALI FEDERICO), ricorre, con sei motivi,
per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto
(parziale) dell'appello dallo stesso proposto, in riassunzione, avverso
le sentenze nn. 01/03/2007, 02/03/2007 e 03/03/2007 con le quali la
CTP di Biella accolse l'impugnazione di tre avvisi di accertamento, per
gli anni 2000, 2001 e 2002 IRAP, IRPEF e IVA.
Trattasi in particolare di riassunzione a seguito di cassazione con
rinvio (disposta da Cass. sez. 23690 del 2013) della sentenza n.
17/32/2010 con la quale la CTR per il Piemonte rigettò gli appelli del
contribuente.
La CTR, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione, dopo
aver fatto applicazione del principio di diritto di cui alla citata
sentenza di cassazione, trattò le altre questioni prospettate dal
ricorrente e rimaste assorbite. Essa accolse solo parzialmente gli
appelli del contribuente, dichiarando cessata la
materia del contendere solo «in punto di determinazione della quota
consortile», in ragione dei provvedimenti emessi in autotutela
dall'A.E. ed agli atti del processo, e rigettò per il resto i motivi
d'impugnazione proposti avverso i provvedimenti impositivi.
Contro la sentenza d'appello il contribuente ricorre con sei
motivi, sostenuti da memoria, e l'Agenzia delle entrate («A.E»),
correttamente intimata, si costituisce (tardiva mente) senza
controricorrere.
All'odierna udienza le parti concludono come riportato in epigrafe.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese relative al presente giudizio di legittimità che si liquidano in euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito.