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La Corte accoglie parzialmente il ricorso dell'Agenzia delle entrate contro Immobiliare Credit Securitization S.r.l.


Pubblicato il: 5/12/2021

Nel procedimento la società Immobiliare Credit Securitization S.r.l. è stata rappresentata e difesa dagli Avv.ti Eugenio Della Valle, Alessandra Calabrò e Flavio Maria Museò.

Con sentenza n. 104/9/2012, depositata in data 4.6.2012, non
notificata, la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava
l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di
Immobiliare Credit Securitization s.r.l. (di seguito ICS) avverso la
sentenza n. 305/21/10 della Commissione tributaria provinciale di
Roma la quale aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente
avverso un avviso di accertamento con cui era stato disconosciuto, ai
fini delle imposte dirette e dell'Iva, sia il costo sostenuto per
l'acquisto di alcuni immobili della società Rofau s.r.I., sia quello
sostenuto per fatture emesse dalla Europa 21 e ricostruito
induttivamente il reddito, accertando, ai fini Irpeg e Irap, un
maggior reddito da fonte illecita.
L'accertamento traeva origine da una verifica, per gli anni dal
2003 al 2006, all'esito della quale era emerso che la società aveva
posto in essere uno schema di frode fiscale nel settore immobiliare
caratterizzato dalla cessione di beni immobili a società di fatto
"controllate" da un'unica persona fisica, Marco Squatriti. In sintesi
gli immobili oggetto delle operazioni erano stati acquistati dalla
contribuente e nel giro di pochi mesi rivenduti quasi allo stesso
prezzo alla società Commerciale Zama (appartenente allo stesso
"gruppo informale"), ma nel frattempo locati dalla medesima
contribuente alla società Europa 21 (altra collegata) e da questa
concessi in comodato gratuito allo Squatriti e ad altri membri della
famiglia. In tale contesto i contratti di compravendita, sebbene
formalmente registrati dovevano essere considerati meramente
cartolari e messi in atto per fare conseguire vantaggi fiscali ai
soggetti coinvolti. La CTR affermava che l'avviso di accertamento non risultava adeguatamente motivato per non essere stato portato a conoscenza del contribuente tutto il materiale raccolto, che l'ufficio non aveva fornito alcuna prova dell'esistenza di società di comodo o di teste di legno e che la contribuente aveva provato la legittimità delle operazioni svolte ivi inclusi il pagamento del prezzo mediante un
finanziamento.
Avverso la sentenza del giudice di appello l'Agenzia delle Entrate
ha proposto ricorso per cassazione affidando il suo mezzo a tre
motivi. ICS resiste con controricorso formulando ricorso incidentale
condizionato. 
La Corte Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbito il terzo; rigetta il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio anche per le spese del presente giudizio di legittimità.