La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli contro il Centro Assistenza Doganale Italia Srl
Pubblicato il: 5/10/2021
Nel procedimento la società Centro Assistenza Doganale Italia Srl è stata rappresentata e difesa dagli Avv.ti Cristina Zunino, Valentina Picco e Maria Antonelli.
Dall'esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che:
Centro Assistenza Doganale (CAD) Italia s.r.I., quale rappresentante
indiretto, aveva svolto nell'anno 2006, per conto di Alioto Group
s.r.I., delle operazioni di importazione di cavi di acciaio acquistate da
una società sudcoreana; l'Agenzia delle dogane aveva disconosciuto
l'origine coreana delle merci, considerandola prodotta in Cina, sulla
base di una informativa dell'OLAF da cui si evinceva che la società
esportatrice importava, a propria volta, i cavi di acciaio dalla Cina,
sicchè aveva proceduto alla rettifica dell'accertamento richiedendo il
pagamento del dazio antidumping; successivamente,
l'amministrazione doganale aveva, altresì, notificato a Alioto Group
e Cad Italia s.r.I., i conseguenti atti di irrogazione delle sanzioni, che
erano stati impugnati con separati ricorsi dinanzi alla Commissione
tributaria provinciale di La Spezia che, con separate sentenze, li
aveva accolti; avverso le pronunce del giudice di primo grado
l'Agenzia delle dogane aveva proposto appello;
la Commissione tributaria regionale della Liguria ha rigettato gli
appelli, in particolare ha ritenuto che i provvedimenti impositivi
erano stati notificati unitamente ai provvedimenti di rettifica delle
dichiarazioni doganali, sicchè nessun contraddittorio si era
instaurato, in violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n.
212/2000.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso dinanzi a questa
Corte l'Agenzia delle dogane affidato a quattro motivi di censura, cui
resiste la società contribuente depositando controricorso, illustrato
con successiva memoria.
Con ordinanza del 15 luglio 2020 questa Corte ha disposto il rinvio
della causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza al
fine di definire, nel contraddittorio delle parti, la questione della
formazione del giudicato interno favorevole alla società.
Cad Italia s.r.I., in liquidazione, ha depositato memoria.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale
della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle
spese di lite del presente giudizio.