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La Corte accoglie il ricorso di Hera Comm S.r.l. contro l'Agenzia delle dogane e dei monopoli


Pubblicato il: 5/6/2021

Nel procedimento la società Hera Comm S.r.l. è stata rappresentata e difesa dall'Avv.to Marco Annecchino.

La contribuente ricorre, con tre motivi, per la cassazione della
sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell'appello dalla stessa
proposto avverso la sentenza n. 162/03/2012 emessa dalla CTP di
Forlì.
Il Giudice di primo grado respinse l'impugnazione del
provvedimento (prot. n. A/10764 del 17 ottobre 2011) di rigetto
dell'istanza di rimborso del credito d'imposta per forniture g.p.I.
fatturate, nel 2008, ad utenti situati nelle particolari aree geografiche
aventi titolo al beneficio fiscale previsto dall'art. 8, comma 10, lett. c)
della I. n. 448 del 1998.
In particolare, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli («A.D.»)
ritenne l'istanza tardiva, in quanto relativa ad imposte versate nel
2008 e quindi presentata oltre il termine di cui all'art. 1, comma 3,
del d.P.R. n. 361 del 1999, ai sensi del quale i fornitori, per poter
beneficiare dell'accredito, devono presentare istanza entro il giorno
10 del mese successivo a ciascun bimestre.
La CTR, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione,
confermò la statuizione con la quale la CTP rigettò il ricorso, stante la
tardività dell'istanza di rimborso per decorso del termine biennale di
cui all'art. 14 del TUA.
Contro la sentenza d'appello la contribuente ricorre con quattro
motivi, sostenuti da memoria, e l'A.D. si difende con controricorso.
All'odierna udienza le parti concludono come riportato in epigrafe. 
La Corte accoglie il motivo n. 1 di ricorso, con assorbimento degli altri, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria regionale per l'Emilia Romagna, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente gitlizio di legittimità.