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La Corte accoglie parzialmente il ricorso di Crossing Srl contro l'Agenzia delle entrate


Pubblicato il: 5/6/2021

Nel procedimento la società Crossing Srl è stata rappresentata e difesa dall'Avv.to Gerardo Spaltro.

Con sentenza n. 270/4/2012, depositata in data 19.7.2012, la
Commissione tributaria regionale del Lazio accoglieva parzialmente
l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di Crossing
s.r.I., facente parte del gruppo "Mondo Convenienza" operante nel
settore della distribuzione di mobili e complementi di arredo, avverso
la sentenza n. 216/2/19 della Commissione tributaria provinciale di
Roma la quale aveva accolto il ricorso della contribuente su
controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento, emesso
sulla base di un pvc, a seguito di verifica condotta ai fini dell'imposta
sul reddito, in relazione all'anno 2003. L'ufficio aveva contestato
l'utilizzo di fatture emesse dalla società Promograf s.r.I., risultata
essere una "cartiera", a fronte di operazioni soggettivamente
inesistenti.
La CTR con la sentenza in epigrafe riteneva legittimo il rilievo
dell'ufficio relativo alla indebita detrazione dell'Iva sul presupposto
che, avendo l'ufficio fornito validi elementi per ritenere che le fatture
emesse da Promo Graf s.r.l. fossero soggettivamente inesistenti e
avendo utilizzato dette fatture, la contribuente fosse gravata
dell'onere di conoscere che il venditore - prestatore era autore di una
operazione in frode all'Iva e di avere l'onere derivato di dimostrare
che era incolpevole la sua ignoranza di avere partecipato a detta
frode.
La contribuente ricorre per la cassazione della sentenza affidando
il suo mezzo a tre motivi.
Resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso.
La Corte accoglie per quanto di ragione i motivi uno e tre, rigettato il
secondo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Lazio,
in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

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