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La Corte rigetta il ricorso di Tecnodevice Tecnologie e Sistemi Srl contro l'Agenzia delle entrate


Pubblicato il: 5/6/2021

Nel procedimento la società Tecnodevice Tecnologie e Sistemi Srl è stata rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Bertora e Tullio Elefante.

L'Agenzia delle entrate di Parma emetteva nei confronti della società
Tecnodevice Tecnologie e Sistemi s.r.l. due provvedimenti di diniego di definizione agevolata ex art. 9bis della legge n. 289/02 -per
insufficiente versamento degli importi complessivamente dovuti a
seguito di istanze di definizione (ai fini Ilrpeg, Irap e Iva) presentate
rispettivamente per gli anni 1999-2001, e 1999-2003- e tre
conseguenti cartelle di pagamento ex art. 36bis del d.P.R. n. 600/73,
per gli anni 2000-2003.
Avverso tali atti la società contribuente proponeva separati ricorsi
dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Parma, che, previa
riunione, con la sentenza n. 91/07/08 annullava i dinieghi di condono
e le cartelle di pagamento conseguenti e rideterminava la somma
dovuta in euro 1.389.000,00, quale differenza tra quanto dichiarato
nella seconda dichiarazione integrativa e gli acconti già versati in sede
di adesione ai condoni oltre rivalutazione monetaria e interessi.
L'Agenzia provvedeva ad emettere una nuova cartella di pagamento
per la somma di euro 1.689.362,01 (comprensiva degli accessori)
relativa a un ruolo straordinario reso esecutivo per la mancata
ottemperanza alla sentenza n. 91/07/08.
Avverso tale cartella di pagamento notificata il 17 dicembre 2009 la
società contribuente proponeva ricorso avverso la CTP di Parma che,
con la sentenza n.77/09/2010, lo accoglieva parzialmente, ritenendo
che non sussistessero i presupposti per la formazione del ruolo
straordinario e, in ossequio all'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992,
rideterminava le imposte dovute nella misura di euro 926.000,00 (pari
a 2/3 di euro 1.389.000,00) nonché la decorrenza degli interessi.
Avverso la sentenza n.91/07/08, la società proponeva (RG 92/10)
appello principale e l'Ufficio quello incidentale dinanzi alla CTR
dell'Emilia Romagna, relativamente ai provvedimenti di diniego di
condono e alle conseguenti tre cartelle.
Avverso la sentenza n. 77/09/2010, l'Agenzia delle entrate proponeva
appello (RG. 602/11) per sentire dichiarare la legittimità della cartella
di pagamento emessa a seguito della sentenza n. 91/07/08 e la società
appello (RG.660/11) per ottenerne l'integrale annullamento, cui
controdeduceva l'Ufficio, spiegando appello incidentale.
Con la sentenza 49/02/11, depositata il 17 giugno 2011, la CTR,
previa riunione degli appelli (RG 92/10, 602/11, 660/11), ha 1) accolto
parzialmente l'appello incidentale dell'Ufficio (RG 92/10) riducendo
l'importo complessivo delle tre cartelle esattoriali di euro 60.125, 22 e
rideterminando il credito erariale complessivo in euro 1.665.564,07
oltre interessi e accessori, esclusa la rivalutazione monetaria; 2)
assorbito (in parte) l'appello principale della società avverso la
sentenza n. 91/07/08 e gli appelli contrapposti RG. 602/11 e 660/11
avverso la sentenza 77/09/2010 nonché l'appello incidentale
dell'Ufficio avverso l'appello n. 660/11.
Nella suddetta sentenza, in punto di diritto, il giudice di appello, per
quanto di interesse, ha osservato che: 1) il ricorso incidentale
dell'Ufficio avverso la sentenza n. 91/07/08 era fondato, in quanto
l'omesso versamento nei termini delle rate aveva determinato
l'inefficacia delle istanze di condono ex art. 9-bis della legge n. 289/02,
per cui era rimasta in essere la situazione preesistente qual era quella
derivante dalle dichiarazioni fiscali della società; 2) l'appello principale
della società era in parte assorbito (quanto alla censura di cui al punto
1 sul vizio di extrapetizione) mentre le altre censure (concernenti il
riconoscimento della rivalutazione monetaria, l'inserimento anche di
poste non contestate, la nullità delle cartelle di pagamento per carenza
di motivazione)- pur rimanendo assorbite per le stesse ragionidovevano essere esaminate ai fini della determinazione del credito
erariale; 3) la censura della società relativa all'inserimento nelle
cartelle di poste non contestate era infondata quanto al 1999 mentre
per le altre annualità, in base ai risultati della perizia contabile svolta
dal CTU in primo grado, era fondata per l'importo di euro 60.125,22
che andava detratto dalla pretesa erariale da determinarsi nell'importo
di euro 1.665.564,07 oltre interessi, senza l'aggiunta di rivalutazione
monetaria; 4) era infondata la censura della società contribuente sulla
pretesa nullità delle cartelle per carenza di motivazione, essendo la
contestazione generica e priva di riscontri, e comunque, essendo
ravvisabile la motivazione delle stesse essendo le poste contabili
riportate "nel dettaglio degli addebiti" dettagliate e giustificate.
Avverso la suddetta sentenza della CTR, la società contribuente ha
proposto ricorso per cassazione affidato a otto motivi cui ha resistito,
con controricorso, l'Agenzia delle entrate; è rimasta intimata la
concessionaria Equitalia Centro s.p.a.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del giudizio di legittimità che liquida in favore dell'Agenzia delle
entrate, in persona del Direttore pro tempore, in complessive euro
10.000,00 oltre spese prenotate a debito.