La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle entrate contro Derrick Arquata S.p.a.
Pubblicato il: 5/5/2021
Nel procedimento la società Derrick Arquata S.p.a. è stata rappresentata e difesa dagli Avv.ti Remo Dominici, Lorenzo Magnani e Francesco D'Ayala Valva.
La S.p.A. Derrick Arquata, già Labronica Containers s.r.I., propose ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate contro l'avviso di rettifica n. 812858/1992, relativo all'anno di imposta 1989, con cui l'ufficio IVA di Livorno, escludendo le esenzioni invocate dalla contribuente ai sensi dell'art. 8 bis, comma 1, lett. e), del DPR n. 633 del 1972 (quanto ai servizi di riparazione e manutenzione) e 9, comma 1, n. 5, dello stesso DPR (quanto ai servizi di movimentazione), aveva richiesto il pagamento dell'imposta relativa ad una serie di fatture emesse per riparazione, manutenzione e movimentazione di contenitori, applicando nel contempo le sanzioni per irregolare fatturazione e dichiarazione infedele. La Commissione Tributaria di primo grado di Livorno, con decisione n. 260/1994, rigettò il ricorso, non ritenendo offerta la prova, spettante al contribuente, della qualità di "dotazione di bordo" dei containers. La pronuncia fu riformata dalla Commissione Tributaria di secondo grado di Livorno, che, con decisione n. 685/3/1995, accolse l'appello della contribuente ed annullò l'avviso di rettifica, richiamando la Circolare n. 688/31493 del 12.7.1973, nonchè l'art. 267 della legge doganale e rilevando che i container costituivano oggettivamente dotazioni di bordo, ancorchè non posseduti da armatori. La Commissione Tributaria Centrale, Sezione di Firenze, investita dalla impugnazione della Agenzia delle Entrate — che aveva dedotto come la contestazione riguardasse operazioni su containers di proprietà di società di leasing o di società commerciali che non erano armatori, per i quali non vi era la prova che costituissero dotazioni di bordo di navi destinate all'esercizio di attività commerciale o che fossero nella condizione doganale di beni in transito, esportazione o importazione temporanea - rigettò !a impugnazione, con decisione n. 732/2014, depositata in data 24.3.2014. La Commissione Tributaria Centraie ritenne: "ante omnia vanno esaminate le emesse fatture con esenzione di imposta; esse attengono ad operatori commerciali statunitensi, inglesi, austriaci e pacificamente sono contraddistinte da numero codici identificativi. La indicazione della titolarità transoceanica dei beni oggetto dell'intervento manutentivo, commista all'ubicazione della sede della incisa in una città portuale e commerciale nonché alla possibilità dell'ufficio di controllare la riferibilità dei contenitori ai soggetti ciesiinatari delle fatture, costituisce un insieme di elementi militanti a sicuro favore della società di capitali già toscana (oggi ligure), emittente, per analoghe operazioni commessele da operatori commerciali non anche a fini di dotazione di bordo, di documentazione fiscale ritualmente assoggettata ad IVA". Rilevò, quindi, richiamando il principio di diritto discendente dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 20575 del 2011, menzionata dalla Derrick Arquata Spa contribuente con memoria difensiva, come fra le operazioni comprese nell'ad. 8 e quelle comprese nell'ad. 8 bis del DPR n. 633 del 1972, "esistesse un rapporto di genus ad speciem, nel senso che la cessione di beni (logicamente) destinati alla dotazione di bordo delle navi ricade nella disciplina dell'ad. 8 bis, comma 1, lett. b), nell'ipotesi in cui la cessione alla ditta acquirente avvenga mediante consegna dei beni nello spazio comunitario (ma, al riguardo, della cd. traditi° del bene nulla risulta palesato, soccorrendo le caratteristiche funzionali del bene)". Contro la decisione della Commissione Tributaria Centrale, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione la Agenzia delle Entrate con atto notificato in data 11 maggio — 15 maggio 2015, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la contribuente.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la decisione impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.