La Corte rigetta il ricorso di Derrick Arquata Spa contro l'Agenzia delle entrate
Pubblicato il: 5/5/2021
Nel procedimento la società Derrick Arquata Spa è stata rappresentata e difesa dagli Avv.ti Remo Dominici e Francesco D'Ayala Valva.
La S.p.A. Derrick Arquata, già Labronica Containers s.r.I., propose
ricorso per cassazione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate contro la
sentenza della Commissione tributaria centrale n. 52/2007 del 9/1/07
che, accogliendo il ricorso dell'ufficio, aveva annullato le sentenze di
primo e secondo grado che avevano accolto il ricorso da essa proposto
contro l'avviso di rettifica n. 810034/1989, relativo all'anno di imposta
1987, con cui l'ufficio IVA di Livorno, escludendo le esenzioni applicate
dalla contribuente ai sensi dell'art. 8 bis, comma 1, lett. e) del DPR n.
633 del 1972 (quanto ai servizi di riparazione e manutenzione) e 9,
comma 1, n. 5, dello stesso DPR (quanto ai servizi di movimentazione),
aveva richiesto il pagamento dell'imposta relativa ad una serie di fatture
emesse per riparazione, manutenzione e movimentazione di contenitori,
applicando nel contempo le sanzioni per irregolare fatturazione e
dichiarazione infedele.
Con sei motivi di ricorso per cassazione la contribuente dedusse, sotto
il profilo della violazione di legge, l'inammissibilità dell'appello dell'ufficio
e del successivo ricorso alla Commissione tributaria centrale, in quanto
entrambi privi di censure alle decisioni di merito e meramente ripetitivi
delle controdeduzioni in primo grado (motivo n. 1); violazione o falsa
applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8-bis, lett. e) e del D.P.R.
n. 43 del 1973, art. 267, nonché violazione delle norme codicistiche in
tema di riparto dell'onere probatorio in presenza di presunzioni e vizio di
motivazione sulla questione di non riconducibilità dei containers alla
nozione di normali dotazioni di bordo, per avere la sentenza impugnata
ritenuto non spettante l'esenzione all'IVA di cui al citato art. 8-bis in
difetto di prova riguardo alla appartenenza a navi dei containers oggetto
di riparazione, assumendo la riconducibilità dei suddetti containers alle
dotazioni di bordo e quindi l'esistenza di una presunzione di
appartenenza ad una nave (motivi nn 2, 3 e 4); nullità della sentenza
per omessa pronuncia riguardo alla sussistenza dei requisiti per la
diversa esenzione IVA di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art.9, relativo ai
servizi internazionali o connesso agli scambi internazionali, invocata sin
dal primo grado (motivo n. 5) e omessa pronuncia riguardo alla
disapplicazione delle sanzioni, specificamente richiesta (motivo n. 6).
Con sentenza n. 25202 del 2009, depositata in data 30.11.2009, questa
Corte rigettò il primo motivo di ricorso poiché la tesi dell'Ufficio,
costantemente ribadita nei diversi gradi di giudizio, secondo cui
l'esenzione dall'IVA spettava soltanto con riferimento ai container per i
quali il contribuente aveva offerto la prova che erano destinati a
costituire dotazioni di bordo di navi commerciali, era opposta a quella
accolta dai giudici tributari di primo e secondo grado, secondo i quali
doveva presumersi la qualità di dotazione di bordo di qualsiasi
container, cosicché la sua enunciazione costituiva sufficiente censura
alle pronunce impugnate. Rigettò altresì il secondo, terzo e quarto
motivo ritenendo che, alla luce del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8-bis,
lett. e) e dell'art. 15, comma 2, paragrafo 5, della direttiva 77/388/CEE
del Consiglio, in tema di IVA, secondo cui "gli Stati membri esentano
(...) cessione, trasformazione, riparazione, manutenzione, noleggio e
locazione delle navi di cui al paragrafo 4, lett. a) e b), nonché fornitura,
locazione riparazione e manutenzione degli oggetti in esse incorporati o
da esse usati, compresa l'attrezzatura per la pesca", la cui
interpretazione doveva essere particolarmente rigorosa, trattandosi di
norme di beneficio, rendeva evidente che l'esenzione dall'IVA
riguardava esclusivamente le dotazioni di bordo, e dunque i container in
quanto adibiti al trasporto delle merci su navi, mentre nessuna
presunzione di appartenenza ad una nave assisteva i container in sé in
base alla norma di esenzione, né siffatta presunzione - a prescindere
dall'inidoneità della fonte - poteva trarsi dalla risoluzione ministeriale del
13 ottobre 1984, invocata dalla ricorrente, nella quale si chiariva anzi, ai
fini dell'applicazione del citato art. 8-bis, che vanno considerati
"dotazioni di bordo" "i contenitori in parola, imbarcati quale normale
corredo delle navi mercantili in esercizio per il trasporto delle merci"; per
cui spettava al contribuente, secondo i principi, fornire la prova, ai fini
dell'esenzione, che i container oggetto di attività che sarebbero esenti in
forza al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 8-bis costituiscano normale corredo
di navi mercantili in esercizio per il trasporto delle merci. Accolse invece
il quinto ed il sesto motivo poiché le questioni relative alla sussistenza
dei requisiti per la diversa esenzione IVA di cui al D.P.R. n. 633 del
1972, art.9, comma 1, n. 5, quanto ai servizi internazionali o connessi
agli scambi internazionali, invocata sin dal primo grado ed alla
disapplicazione delle sanzioni, specificamente richiesta, non erano state
esaminate dalla Commissione tributaria centrale; in conseguenza cassò
la sentenza della Commissione tributaria centrale in relazione al
mancato esame della questione di cui ai motivi quinto e sesto, con
rinvio - anche per le spese del giudizio di legittimità - ad altra sezione
della Commissione tributaria regionale della Toscana.
Il giudizio fu riassunto dalla società Derrick Arquata, con riguardo alle
due questioni, ancora sub iudice, davanti alla competente Commissione
Tributaria Regionale della Toscana, sezione distaccata di Livorno, la
quale, con sentenza n. 599/23/2014, depositata in data 25 marzo 2014,
rilevato che era definitiva la pronuncia quanto alla mancata spettanza
della esenzione ai sensi dell'ari 8 bis lett. e) del DPR n. 633 del 1972,
di cui la contribuente non aveva fornito la prova a lei spettante, ritenne
che, anche quanto alla agevolazione ai sensi dell'art. 9 n. 5) dello
stesso DPR, la contribuente era chiamata a fornire la prova dei requisiti
richiesti per fruire della agevolazione, mentre non aveva offerto alcuna
prova in quanto i containers non erano muniti di segni distintivi apposti
in forma indelebile o con targhe inamovibili e riportanti il nome dell'ente
o della persona che ne aveva la proprietà o la permanente gestione ed
anche nelle fatture era menzionato il solo contrassegno identificativo,
mentre era omesso qualsiasi riferimento alla proprietà degli stessi. In
riforma della sentenza di primo grado dichiarò quindi non spettante la
esenzione di cui all'art. 9 n. 5) del DPR n. 633 del 1972, mentre ravvisò
le condizioni per l'accoglimento della conclusione subordinata della
contribuente di disapplicazione delle sanzioni per obiettiva incertezza
interpretativa poiché la normativa "offriva spazi di obiettiva incertezza
interpretativa" e compensò fra le parti le spese di tutti gradi del giudizio
considerato che "la stessa incertezza, che ha dato origine alla annosa
contesa che ne occupa, giustifica una decisione in tema di spese
processuali che non penalizzi nessuna delle parti in causa, vi era infatti
ragione sufficiente per giungere alla definizione della questione dinanzi
al giudice di legittimità".
Contro la sentenza emessa in sede di giudizio di rinvio, non notificata,
ha presentato ricorso per cassazione la società contribuente con atto
notificato in data 10 novembre 2014, affidato a tre motivi, cui resiste la
Agenzia delle Entrate con controricorso e ricorso incidentale in merito
alla statuizione relativa alla disapplicazione delle sanzioni. La società
contribuente ha, a sua volta, presentato controricorso al ricorso
incidentale della Agenzia delle Entrate.
La Corte rigetta il ricorso principale; accoglie per quanto di ragione il ricorso
incidentale e cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza
impugnata; rinvia anche per le spese del presente giudizio ad altra
sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.