La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli contro GTI Guarisco Trasporti Internazionali Srl
Pubblicato il: 4/28/2021
Nel procedimento la società GTI Guarisco Trasporti Internazionali Srl è stata rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sara Armella e Marina Milli.
Con sentenza n. 3288/9/2017, depositata il 20 luglio 2017, la
Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva
l'appello proposto dalla GTI -Guarisco Trasporti Internazionali- srl
e rigettava l'appello incidentale proposto dall'Agenzia delle dogane,
Ufficio locale, avverso la sentenza n. 60/4/2016 della Commissione
provinciale tributaria di Como, che aveva parzialmente accolto il
ricorso della GTI contro l'avviso di rettifica per accise sugli alcolici
ed IVA 2004 nonché contro il correlato provvedimento di
irrogazione di sanzioni.
La CTR, per quanto in questo giudizio rileva, osservava in
particolare che:
la GTI, quale spedizioniere, aveva svolto attività connesse
(spedizione) all' importazione di bevande alcoliche dalla Svizzera
per conto della Amicucci srl e che da questa attività erano derivati
gli atti impugnati;
che la GTI come "rappresentante indiretto" ("dichiarante" in
dogana) della società importatrice poteva essere chiamata a
rispondere delle pretese fiscali e sanzionatorie dell' Agenzia delle
dogane nei confronti di detta società soltanto se fosse stata
consapevole delle irregolarità contestate a ques'ultima ovvero ne
avrebbe dovuto avere la consapevolezza;
che tuttavia tale circostanza soggettiva non era stata comprovata
dall'agenzia fiscale e che non vi era stata nessuna
compartecipazione della GTI alla precedente esportazione delle
merci de quibus;
che ne derivava perciò l'assenza di un titolo costitutivo di
responsabilità obbligatoria solidale per le accise a carico dello
spedizioniere e che ciò implicava altresì l'infondatezza della
correlata pretesa sanzionatoria;
che tale affermazione doveva essere estesa anche all'IVA pretesa
dall'Agenzia delle dogane, trattandosi di un "tributo interno" e non
di un "diritto di confine".
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia
delle dogane deducendo tre motivi.
Resiste con controricorso la società contribuente, che
successivamente ha depositato due memorie illustrative.
Con ordinanza in data 1 ottobre 2019 questa Corte ha disposto la
trattazione della causa in pubblica udienza.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara
assorbito il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa
composizione, anche per le spese del presente giudizio.