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La Nuova Nautica S.r.l. v. Italian Revenue Agency


Pubblicato il: 4/28/2021

Nel procedimento la società La Nuova Nautica S.r.l. è stata rappresentata e difesa dallo Studi Legali Riuniti.

La contribuente ricorre, con un motivo, per la cassazione della
sentenza (indicata in epigrafe) di accoglimento dell'appello proposto
dall'Agenzia delle Entrate («A.E.») avverso la sentenza n. 62/01/2008
della CTP di Rimini che aveva accolto l'impugnazione di avviso di
accertamento IRES, IRAP ed IVA relativo all'esercizio 2005.
Dagli atti di parte nonché dalla sentenza impugnata emerge
quanto segue circa i fatti di causa, limitatamente a ciò che ancora
rileva nel presente giudizio.
LA NUOVA NAUTICA s.r.I., società operante nel settore della
nautica, il 19 novembre 2003 acquistò un rimorchiatore sovietico
(denominato «Prometej»), costruito in Romania nel 1957 ed iscritto
nei registri navali mercantili croati fino al 2 giugno 2005,
sottoponendolo a lavori di restauro e trasformazione (c.d. «refitting»)
e chiedendo il rilascio del «certificato di classe» per la relativa
destinazione all'attività commerciale di «noleggio per finalità
turistiche».
Il 13 luglio 2005, difatti, il «Registro Italiano Navale» (di seguito
anche: «R.I.NA.»): attestò l'avvenuta iscrizione di «Prometej» al
detto Registro; evidenziò l'attualità degli «accertamenti tecnici per la
verifica della conformità dell'unità dei requisiti del decreto 4 aprile
2005, n. 95» (regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le
navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche), e
chiarì che, «a conclusione, con buon esito, dei predetti accertamenti e
prove, all'unità in oggetto», sarebbe stato «rilasciato "Certificato di
Classe" con assegnazione alla nave delle ... caratteristiche» (anche)
di "servizio: noleggio per finalità turistiche"».
Il successivo 26 luglio 2005, la contribuente concluse, con società
di leasing, un contratto di «sale and lease back», avente ad oggetto
«Prometej», con cessione del bene fatturata alla detta società senza
addebito dell'IVA in quanto «non imponibile ai sensi dell'art. 8 bis,
comma 1, d.P.R. n. 633/72».
Tre giorni dopo (il 28 luglio) il R.I.NA. rilasciò a LA NUOVA
NAUTICA s.r.l. dichiarazione di avvenuta sottoposizione dell'«unità ..
a una visita di prima classificazione senza sorveglianza durante la
costruzione ...», con conseguente proposizione alla Direzione Generale
di classificazione di «Prometej» con le caratteristiche di «noleggio per
finalità turistiche».
Il 22 marzo 2006, la citata nave, ottenuto il richiesto Certificato di
Classe, fu iscritta nel «Registro internazionale» (Sezione 1) e, per
quanto chiarito dal ricorrente (in termini non contraddetti dal
controricorrente), fu adibita dalla contribuente ad attività
commerciale di noleggio.
L'Amministrazione finanziaria, con l'avviso di accertamento poi
oggetto di giudizio tributario, recuperò l'IVA non addebitata in fattura 
da LA NUOVA NAUTICA s.r.l. alla società di leasing, ritenendo non
applicabile nella specie il regime di cui all'art. 8 bis, comma 1, lett.
a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
In particolare, l'operazione fu ritenuta non assimilabile alle
cessioni all'esportazione (cioè alle cessioni di cui all'art. 8 del
medesimo decreto) e, quindi, non assoggettabile alla disciplina
prevista dal citato art. 8 bis, non possedendo la nave, al momento
della cessione (in forza di sale and lease back del 26 luglio 2005), i
requisiti per essere destinata all'esercizio di attività commerciale di
noleggio, in quanto (alla data della cessione) non ancora iscritta nel
Registro internazionale (cosa che difatti avvenne solo il 22 marzo
2006, all'esito di procedura intrapresa il 13 luglio 2005). Opinare
diversamente, sostenne l'A.E., avrebbe significato ricollegare
l'operatività del regime di cui al citato art. 8 bis ad una mera
dichiarazione d'intenti della contribuente di voler adibire la nave
all'esercizio di attività commerciale (nella specie, di noleggio),
emergente dall'indicazione in fattura.
 L'adita CTP accolse il ricorso con statuizione riformata dalla
CTR, con la sentenza oggetto di attuale ricorso per cassazione.
 Il Giudice d'appello ritenne non applicabile la disciplina di cui
all'art. 8 bis del d.P.R. n. 633 del 1972 in quanto alla data della
cessione in forza di sale and lease back (il 25 luglio 2005) il relativo
oggetto non era altro che un «natante cui non era consentita la
navigazione perché soggetto a lavori di trasformazione in corso,
perché non collaudato e perché non iscritto negli appositi registri».
Per l'operatività delle detta disciplina, la nave, al momento della
cessione, superato il collaudo, avrebbe dovuto essere già iscritta nel
Registro Navale Internazionale (cosa che invece avvenne solo il 22
marzo 2006). Ciò in quanto, proseguì la Commissione, «il testo della
lettera a) del primo comma dell'art. 8 bis del d.P.R. n. 633/72
presuppone che l'imbarcazione sia già in stato di assolvere alle
attività ivi previste quali, ad esempio, "attività commerciali", "attività
di pesca" ovvero "operazioni di salvataggio"». Per converso, nella
specie, concluse la CTR, trattavasí di «poco più che un semplice scafo
ricoverato in un cantiere navale, non in grado di svolgere alcuna
attività, fondandosi, invece, l'«agevolazione tributaria» in esame,
«sulla funzionalità navale e sulla ... utilizzabilità commerciale, di
salvataggio, di assistenza, di pesca e», quindi, «sulla concreta
navigabilità».
Contro la sentenza d'appello la contribuente ha proposto
ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, l'A.E. si è difesa con
controricorso ed all'udienza del 13 novembre 2019 il presente
processo è stato rinviato a nuovo ruolo, assegnando alle parti
(compresa la Procura Generale) termine per contraddire in merito a
quanto di recente statuito, a seguito di rinvio pregiudiziale, da Corte
giusta, sentenza 27 marzo 2019, C-201/18 con riferimento
all'operazione finanziaria di sale and lease back (vendita con
locazione finanziaria di ritorno). All'esito, la contribuente ha
depositato memoria ed all'attuale udienza le parti hanno concluso
come riportato in epigrafe. 

La Corta accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale per l'Emilia Romagna, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 

Il team dello Studi Legali Riuniti era composto dagli Avv.ti Franco Paparella  e Bruno Sed.