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La Corte rigetta il ricorso di Heineken Italia Spa contro I.C.A. Imposte Comunali Affini Srl


Pubblicato il: 4/17/2021

Nel procedimento la società Heineken Italia Spa è stata rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Laruffa e Roberto Colagrande.

HEINEKEN ITALIA s.p.a., propone ricorso, fondato su due
motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di
rigetto dell'appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n.
27/08/2012 emessa dalla CTP di BRESCIA.
Il Giudice di primo grado aveva rigettato l'impugnazione di
avviso di accertamento (n. 17/2011) per il pagamento dell'imposta
comunale sulla pubblicità emesso dalla società I.C.A. (concessionaria
della riscossione dell'imposta sulla pubblicità per il comune di
Orzinuovi) nei confronti della contribuente e con riferimento a
pannelli pubblicitari apposti su carrelli della spesa relativi ad esercizio
commerciale presente all'interno di un centro commerciale.
La CTR, con la sentenza oggetto di attuale impugnazione,
confermò la statuizione di primo grado ritenendo, contrariamente a
quanto dedotto dalla contribuente, non operante nella specie
l'esenzione di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), del d.lgs. 15
novembre 1993, n. 506, ravvisando invece sussistente il presupposto
per l'imposta in oggetto in ragione dell'attitudine dei pannelli a
raggiungere un numero indistinto di potenziali acquirenti.
La Commissione regionale motivò nei seguenti termini.
«In tale ipotesi», quella di cui al citato art. 17, comma 1, lett. a),
«non rileva l'eventuale finalità anche divulgativa del messaggio,
risultando preponderante la funzione di individuare i beni venduti in
quel specifico luogo oppure di identificare il luogo di esercizio
dell'attività cui si riferisce. Nel caso di specie, il supermercato in
questione si trova all'interno di un centro commerciale dotato di
trentacinque negozi e un parcheggio che ospita 1500 posti auto. I
messaggi pubblicitari sono stati apposti su carrelli della spesa visibili
non solo agli utenti del supermercato bensì anche ai clienti dei diversi
negozi del centro. I carrelli transitano anche all'esterno del
supermercato e nel parcheggio che non è al servizio esclusivo del
supermercato. Risulta, dunque, evidente la finalità di pubblicità del
prodotto, dell'azienda e del luogo di vendita, destinata a consumatori
eventualmente non intenzionati ad effettuare acquisti presso il
supermercato. La Commissione, infine, non ritiene meritevole di
accoglimento l'eccezione di non applicabilità delle sanzioni poiché non
emerge incertezza sull'applicazione dell'esenzione».
Contro la sentenza d'appello HEINEKEN ITALIA s.p.a., propone
ricorso fondato su due motivi e sostenuto da memoria, la SOCIETA'
UNIPERSONALE I.C.A.-IMPOSTE COMUNALI AFFINI s.r.l. si difende
con controricorso (con il quale prospetta anche profili di
inammissibilità del motivi), anch'esso sostenuto da memoria, ed
all'odierna udienza le parti concludono nei termini di cui in epigrafe. 
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, nei confronti della controricorrente, che si liquidano in euro 2.000,00, oltre ad IVA e C.P.A.