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La Corte rigetta il ricorso dell'Agenzia delle entrate contro T.T.L. Tecno Tempranova Lombarda Sri in liquidazione e H.T.E. Heat Treatment Engineering Srl


Pubblicato il: 4/3/2021

Nel procedimento la società T.T.L. Tecno Tempranova Lombarda Srl in liquidazione è stata rappresentata e difesa dagli Avv.ti Tommaso Landi, Simona Montorfano e Luca Vianello.

L'Agenzia delle entrate, in esito ad accertamento operato presso
le società T.T.L. Tecno Tempranova Lombarda Sri (in seguito: TTL)
e H.T.E. Heat Treatment Engineering Srl (in seguito: HTE),
quest'ultima integralmente controllata dalla prima, rilevava che la
HTE, in data 30.11.2006, aveva emesso tre fatture di acconto nei
confronti della TTL per la "fornitura di impianto laser" senza che, in
concreto, fosse intercorso alcun pagamento tra le due società. Le
fatture erano poi state stornate con nota di credito del 18 dicembre
2007.
I macchinari, inoltre, erano stati successivamente ceduti, in data
14.12.2007, 30.6.2009 e 21.9.2009, a tre società terze
L'Ufficio rilevava che, in relazione all'emissione delle fatture, per
la HTE l'Iva a debito non aveva determinato variazioni, restando
l'importo assorbito nella liquidazione periodica del dicembre 2006,
mentre per la TTL aveva avuto un significativo effetto riducendo
l'ammontare del debito periodico di Euro 175.000,00; rilevava, inoltre,
che tale modus operandi era stato ripetuto, con costanza, dalle due
società nel corso degli anni.
Riteneva, pertanto, l'operazione abusiva, ossia che non avesse
altro scopo che quello di differire le liquidazioni periodiche dell'Iva
(della TTL in particolare), sì da permetterne la chiusura in assenza
di debito ovvero, in ogni caso, con un debito minore, ed emetteva
avviso di accertamento con cui recuperava, per il 2006, la detrazione
indebitamente operata dalla TTL sulle fatture in acconto e, quanto
alla HTE, chiedeva il pagamento dell'imposta portata sulle stesse,
quale effetto del disconoscimento delle note di credito a storno.
Le contribuenti impugnavano gli avvisi di rettifica, deducendo
che l'operazione era retta da valide ragioni economiche. La natura
del bene oggetto della commessa - impianti a tempra ad induzione
laser del valore di oltre Euro 3.000.000,00 - ne imponeva, infatti, la
progettazione in base alle specifiche fornite dalla committente e la
necessità di un versamento, con l'ordine, di un acconto, utile al
finanziamento della messa in opera.
Sottolineavano, inoltre, che gli asseriti terzi erano in realtà
società specializzate di leasing finanziario, in rapporti con la TTL, alla
quale, una volta acquisiti i beni, erano stati concessi in uso.
I ricorsi erano accolti dalla CTP di Lecco. La sentenza era
confermata dal giudice d'appello che riteneva provata la sussistenza
di valide ragioni economiche, diverse dal mero vantaggio fiscale.
L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con due
motivi. TTL resiste con controricorso, mentre HTE è rimasta intimata. 
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.