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La Corte accoglie parzialmente i ricorsi di Euroitalia s.r.I, Procter & Gamble Italia s.p.a e Dolce & Gabbana contro l'Agenzia delle entrate


Pubblicato il: 4/2/2021

Nel procedimento Euroitalia Srl è stata assistita dallo studio legale Bernardi & Associati. Procter & Gamble Italia spa è stata assistita dallo studio legale Trivoli & Associati mentre Dolce & Gabbana Srl è stata rappresentata dagli studi Escalar & Associati e Giordano Merolle Studio Legale Tributario.

La Euroitalia s.r.I., la Procter & Gamble Italia s.p.a. e la Dolce &
Gabbana s.r.l. a socio unico - con separati ricorsi iscritti, i primi due,
al n. 8814/2014 r.g. e, l'ultimo, al n. 11384/2014 r.g. - impugnano la
sentenza della Commissione tributaria regionale Lombardia, depositata
il 29 ottobre 2013, che, in accoglimento dell'appello erariale, ha
respinto i - riuniti - ricorsi delle società contribuenti per l'annullamento
di un avviso di liquidazione avente ad oggetto il pagamento
dell'imposta di registro, nonché delle relative sanzioni, dovuto in
relazione alla conclusione di tre contratti.
Dall'esame della sentenza impugnata emerge che tali contratti
avevano ad oggetto, rispettivamente: la cessione, da parte della
Euroitalia s.r.l. e in favore della Dolce & Gabbana s.r.I., di diritti di
proprietà intellettuale (diritti esclusivi relativi a formule e packaging,
nonché diritti relativi alla pubblicità e ad attività promozionali); la
cessione, da parte della Euroitalia s.r.l. e in favore della Dolce &
Gabbana s.r.I., dei diritti relativi ad ulteriori formule su profumi; la
cessione da parte della Euroitalia s.r.l. e in favore della Procter &
Gamble Italia s.p.a., di stampi e dei relativi diritti contrattuali.
In essa si dà atto che, in relazione a tali cessioni, singolarmente
considerati, le parti avevano versato la relativa i.v.a., ma che l'Ufficio,
ritenendo che tali operazioni andassero considerate, sotto il profilo
fiscale, in termini unitari, costituendo una cessione di ramo di azienda,
aveva provveduto alla registrazione di ufficio, richiesto il versamento
dell'imposta di registro e irrogato le relative sanzioni.
Il giudice di appello riferisce che la Commissione provinciale
aveva accolto i ricorsi delle contribuenti, condannando l'Ufficio al
rimborso di quanto medio tempore riscosso, evidenziando la non
riconducibilità delle operazioni ad una cessione di azienda, avuto
riguardo alla diversità, sia sotto il profilo giuridico, sia sotto quello
economico, dei soggetti coinvolti, all'impossibilità di individuare
nell'oggetto delle cessioni, sia pur complessivamente considerato, un
insieme di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, all'assenza di
un vincolo giuridicamente tutelato dell'approvvigionamento delle
materie necessarie per realizzare un prodotto commerciale e
all'impossibilità di identificare come beni immateriali quanto venduto
frazionatamente.
Quindi, dopo aver disatteso le eccezioni di illegittimità dell'atto
impugnato per incompetenza dell'Ufficio, violazione del principio del
contraddittorio preventivo e carenza e contraddittorietà della
motivazione, ha accolto il gravame dell'Amministrazione finanziaria
ritenendo che l'oggetto della cessione dei menzionati contratti
configurava, nel suo insieme, un ramo di azienda, in quanto
comprensivo di beni materiali e immateriali, informazioni e conoscenze
e facoltà di stipulare rapporti contrattuali funzionali allo sfruttamento
commerciale di un marchio aziendale.
Il ricorso della Euroitalia s.r.l. è affidato a due motivi; quello della
Procter & Gamble Italia s.p.a. ad otto; quello della Dolce & Gabbana
s.r.l. a socio unico a sette _
Avverso i ricorsi di queste ultima due società resiste l'Agenzia
delle Entrate con distinti controricorsi, ma dal contenuto
sostanzialmente identico.
Tutte le parti depositano memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c. 

La Corte accoglie: il ricorso della Euroitalia s.r.I.; il quinto, sesto e settimo motivo del ricorso della Procter & Gamble Italia s.p.a.; il quarto, quinto e sesto motivo della Dolce & Gabbana s.r.l. a socio unico; dichiara assorbiti i restanti motivi dei ricorsi della Procter & Gamble Italia s.p.a. e della Dolce & Gabbana s.r.l. a socio unico; cassa
accolti e, decidendo integralmente tra le la sentenza impugnata con riferimento ai motivi nel merito, accoglie i ricorsi originari; compensa parti le spese dell'intero giudizio.