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La Corte accoglie parzialmente il ricorso di Ecoacqua Srl contro l'Agenzia delle entrate


Pubblicato il: 4/2/2021

Nel procedimento la società Ecoacqua Srl è stata rappresentata e difesa dall'Avv.to Carlo Colapinto dello Studio Legale Colapinto.

Emerge dagli atti che l'Agenzia delle entrate ha indirizzato
alla s.r.l. Ecoacqua, che svolge attività di recupero e di riciclaggio
di rifiuti solidi e industriali, una serie di rilievi, consistenti:
- quanto all'anno d'imposta 2004, nell'esclusione della
rilevanza della contabilizzazione di una fattura emessa dalla s.r.l.
Abrusci Costruttori concernente lavori non pagati, perché in realtà
non avviati, benché l'importo relativo fosse stato registrato nel
conto patrimoniale denominato "spese impianto discarica
Acquaviva"; con la pretesa impositiva l'Agenzia ha recuperato l'iva
indicata nella fattura, che ha ritenuto indebitamente detratta;
- sempre in relazione all'anno d'imposta 2004, nel recupero
di materia imponibile ai fini delle imposte dirette di proventi
scaturenti da attività svolte dalla filiale in Albania; con la pretesa
l'Agenzia ha accertato un reddito d'impresa di euro 316.689,00
contro una perdita dichiarata di euro 174.000,00;
- con riguardo all'anno d'imposta 2005, nella contestazione
di omessa fatturazione di operazioni imponibili, in relazione alle
quali ha recuperato l'iva non versata.
Le pretese sono state compendiate in due avvisi di
accertamento, ai quali si è aggiunta una cartella di pagamento
concernente ires e iva, oltre interessi e sanzioni per l'anno 2004.
La contribuente ha impugnato avvisi e cartella, e la Commissione
tributaria provinciale di Bari, previa riunione dei ricorsi, ha ritenuto
legittima la sola detrazione dell'iva per il 2004.
Società e Agenzia hanno proposto appello, rispettivamente
principale e incidentale per i profili di rispettiva soccombenza, e la
Commissione tributaria regionale ha rigettato il primo e accolto il
secondo. Quanto alle operazioni non fatturate, che erano state
inserite nel 2005 nel conto "fatture da emettere" e
successivamente girocontate in un conto di credito (denominato
"Abrusci Costruzioni"), il giudice d'appello ha convenuto con quello
di primo grado che in relazione ad esse si sarebbe dovuta emettere
fattura. E ciò perché l'inclusione degli importi relativi alle
operazioni in questione nel conto "fatture da emettere" avrebbe
implicato appunto l'obbligo di emissione della fattura e la
conseguente rilevazione dell'iva a debito; laddove il successivo
giroconto nel conto di credito delle somme relative alle operazioni
avrebbe cristallizzato i crediti, escludendo la necessità delle
fatturazioni relative. In relazione al recupero a tassazione
dell'imponibile ai fini delle imposte dirette, che era ragguagliato a
operazioni della filiale albanese, ha accertato che le attività in
questione erano state disposte dalla sede centrale, che aveva
concesso alla filiale albanese una somma a titolo di mutuo
infruttifero da versare in più soluzioni. Sicché l'importo imputato a
patrimonio netto del bilancio della contribuente sarebbe dovuto
concorrere al reddito di esercizio del conto economico con
rilevanza di una sopravvenienza attiva. Ancora, in relazione alla
fattura emessa da s.r.l. Abrusci Costruttori in prospettiva della
partenza dei lavori mai iniziati, il giudice d'appello ha fatto leva
sulla mancanza dei due presupposti ai quali l'art. 3 del d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 633 àncora l'imponibilità della prestazione di
servizi, ossia l'esecuzione della prestazione e il pagamento del
corrispettivo; di modo che ha escluso il diritto di detrazione
relativo. Infine, quanto alla cartella, la Commissione tributaria
regionale ha riconosciuto che l'amministrazione ha operato nei
limiti previsti dall'art. 15 del d.P.R. n. 602/73.
Contro questa sentenza propone ricorso la contribuente per
ottenerne la cassazione, che affida a sei motivi, cui l'Agenzia
risponde con controricorso. 
La Corte dichiara inammissibili il primo, il terzo e l'ultimo motivo
di ricorso, accoglie i restanti, cassa la sentenza impugnata per i
profili corrispondenti ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese,
alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa
composizione.