La Corte accoglie parzialmente il ricorso di Centro Mescole Sud s.p.a. contro l'Agenzia delle entrate
Pubblicato il: 3/25/2021
Nel procedimento la società Centro Mescole Sud s.p.a. è stata rappresentata e difesa dall'Avv.to Giovanni Girelli.
Dalla esposizione in fatto della sentenza impugnata si evince che:
l'Agenzia delle entrate, a seguito di processo verbale di
constatazione, aveva notificato a Centro Mescole Sud s.p.a. (di
seguito: CMS s.p.a.) un avviso di accertamento, e una successiva
cartella di pagamento per iscrizione provvisoria a ruolo, con il quale,
relativamente all'anno di imposta 2006, era stato contestato un
indebito computo in diminuzione delle perdite di periodo di imposta
in quello successivo, in violazione dell'art. 84, d.P.R. n. 917/1986;
l'omessa contabilizzazione di componenti positivi di reddito,
consistente in una maggiore plusvalenza derivante dalla cessione di
un immobile a Alfagomme Hydraulic s.p.a., nonché l'omessa
contabilizzazione di ricavi conseguenti a rapporti commerciali
intrattenuti con Teknoh&se s.r.I.; avverso i suddetti atti impositivi la
società aveva proposto ricorso che era stato rigettato dalla
Commissione tributaria provinciale di Cosenza; avverso la pronuncia
del giudice di primo grado la società aveva proposto appello.
La Commissione tributaria regionale della Calabria ha rigettato
l'appello, in particolare ha ritenuto che: le circostanze su cui si era
fondato l'avviso di accertamento erano desunte dal processo verbale
di constatazione e le stesse, in mancanza di querela di falso,
costituivano prova incontestata; vi era una "serie di prove e
circostanze" riportate nel processo verbale di constatazione che
costituivano "valido supporto all'atto impositivo"; la società non
aveva contrastato le circostanze risultanti dal processo verbale di
constatazione; i motivi di appello erano mere deduzioni di parte non
supportate da prove documentali.
Avverso la suddetta pronuncia ha quindi proposto ricorso per la
cassazione della sentenza la società affidato a diciannove motivi di
censura, cui ha resistito l'Agenzia delle entrate depositando
controricorso.
La Corte accoglie il primo, secondo, settimo, ottavo, nono, decimo,
undicesimo, dodicesimo, tredicesimo, sedicesimo, diciassettesimo,
diciottesimo e diciannovesimo motivo, infondato il quattordicesimo,
assorbiti i restanti, cassa la sentenza censurata per i motivi accolti e
rinvia alla Commissione tributaria regionale della Calabria, in diversa
composizione, anche per la liquidazione delle spese di lite del
presente giudizio.