La Cassazione si esprime in merito alla controversia dell'Agenzia delle entrate contro Sapa S.p.a.
Pubblicato il: 3/19/2021
Nel procedimento la società Sapa S.p.a. è stata rappresentata e difesa dallo Studio Legale Tenchini.
L'Agenzia delle entrate, in relazione all'anno d'imposta 2005,
ha contestato alla s.p.a. SAPA il mancato aggiornamento del fondo
ammortamento dell'incorporata Geyer al valore delle quote di
ammortamento operate, negli anni 2002-2005, dall'affittuaria
Vogue Italia e, per conseguenza, la determinazione non corretta
del valore contabile dell'azienda ceduta e quindi della
minusvalenza.
Era accaduto, come emerge dagli atti, che la SAPA ha
incorporato per fusione la s.r.l. Geyer, ha appostato il disavanzo di
fusione tra le immobilizzazioni materiali, e ha appostato sul conto
minusvalenze ordinarie dell'incorporata un saldo derivante dalla
vendita da parte della Geyer ad altra società (la s.r.l. Vogue Italia)
di un complesso aziendale in precedenza a questa concesso in
locazione.
La SAPA ha impugnato il relativo avviso di accertamento,
senza successo in primo grado. La Commissione tributaria
regionale della Toscana ha, invece, accolto l'appello della
contribuente sostenendo che il fondo rischi e oneri futuri costituito
dall'affittuario in luogo delle quote di ammortamento non è da
qualificare come fondo anomalo non avente natura rettificativa di
valori patrimoniali iscritti nell'attivo, bensì come accantonamento
necessario a reintegrare l'eventuale perdita di valore subita dai
beni aziendali durante il periodo di affitto, in conseguenza del loro
deperimento e consumo. Sicché, ha proseguito, se l'importo
dovuto dall'affittuario è pari all'accantonamento dedotto, non si
avranno conseguenze sul piano tributario. Se, invece, l'importo è
superiore all'ammontare degli accantonamenti, si realizzerà una
sopravvenienza passiva; e una attiva nell'ipotesi inversa.
Contro questa sentenza propone ricorso l'Agenzia delle
entrate per ottenerne la cassazione, che affida a un unico motivo,
cui replica la società con controricorso.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Il team dello Studio Legale Tenchini era composto dagli Avv.ti Giuseppe Tenchini e Fabio Franco.