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La Corte rigetta il ricorso dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli contro Q8 Quaser S.r.l.


Pubblicato il: 3/18/2021

Nel procedimento la società Q8 Quaser S.r.l. è stata rappresentata e difesa dall'Avv.to Francesco Fratini dello studio legale Fratini & Partners.

Dall'esposizione in fatto della sentenza censurata si evince che: Q8
Quaser s.r.l. aveva richiesto il rimborso dell'accisa pagata sulla
produzione di prodotti petroliferi ceduti all'Esercito italiano con le
agevolazioni previste dalla disciplina normativa di riferimento;
l'Agenzia delle dogane aveva notificato un primo atto di diniego
parziale, avendo rilevato l'intervenuta decadenza del termine
biennale nonché la mancata presentazione delle attestazioni dei
comandi militari, e, successivamente, un ulteriore atto di diniego
parziale di rimborso, anche in questo caso avendo rilevato la
mancanza della richiesta documentazione; avverso i suddetti atti di
diniego la società aveva presentato separati ricorsi che, a seguito di
riunione, erano stati accolti dalla Commissione tributaria provinciale
di Milano; avverso la pronuncia del giudice di primo grado l'Agenzia
delle dogane aveva proposto appello.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto
l'appello limitatamente alla pretesa dell'amministrazione doganale
relativa all'importo di euro 6.300,04, tenuto conto del fatto che la
società aveva dichiarato di rinunciare al rimborso del suddetto
importo, mentre ha rigettato, per il resto, i motivi di appello, in
particolare ha ritenuto che: la società non era incorsa in alcuna
decadenza, in quanto la previsione contenuta nell'art. 14, comma 2,
TUA, come sostituita dall'art. 4 ter, comma 1, lett. b), decreto-legge
22 ottobre 2016, n. 193, convertito con legge n. 225/2016, aveva
natura interpretativa e efficacia retroattiva, sicchè il termine
biennale di decadenza per la presentazione della domanda di
rimborso decorreva a partire dal momento in cui il diritto poteva
essere esercitato e, quindi, con riferimento alla fattispecie, solo dalla
data di consegna al produttore dei prodotti petroliferi delle prescritte
attestazioni dei comandi militari; con riferimento alla questione della
mancata presentazione della documentazione, nessun onere
sussisteva a carico della società, in quanto la stessa non aveva
fornito un "servizio di energia", avendo stipulato un contratto con la
Consip per la fornitura del combustibile destinato alle Forze Armate;
nel processo tributario, infine, è sempre ammessa la produzione di
documenti.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso l'Agenzia delle
dogane affidato a due motivi di censura, cui ha resistito Q8 Quaser
s.r.l. con controricorso, illustrato con successiva memoria.
Con ordinanza del 18 settembre 2019 la Corte aveva disposto la
trattazione del ricorso alla pubblica udienza.
Entrambe le parti hanno, quindi, prodotto memoria. 
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente le spese di lite del presente
giudizio. 

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