La Corte si esprime a favore di Equitalia Sud Spa nel ricorso proposto da San Michele Srl
Pubblicato il: 3/17/2021
Nel procedimento la società è stata assistita dall'Avv.to Angelo Pisani dello studio legale Pisani & Partners.
Con ricorso notificato in data 17.1.2011, San Michele s.r.l. impugnò l'iscrizione a ruolo a suo carico, attinente ad una cartella di pagamento, assumendo di essere venuta a conoscenza della pretesa per il tramite dell'estratto di ruolo da
essa richiesto e allegato al ricorso, non avendo mai ricevuto la notifica della detta cartella. Ciò posto, chiedeva quindi dichiararsi l'annullamento
dell'iscrizione a ruolo e degli atti conseguenziali, per omessa indicazione del responsabile del procedimento, per prescrizione e per l'invalidità della notifica in quanto effettuata da soggetti privi di qualifica ed autorizzazioni. La C.T.P. di
Napoli, con sentenza del 18-05-2011 dichiarò inammissibile il ricorso per tardività, avendo appurato che la cartella era stata notificata alla società in data 1.10.2010. La C.T.R. della Campania rigettò l'appello della società con
sentenza del 19.4.2013, dichiarando di condividere in toto la prima decisione e
rilevando che, comunque, non essendo stato notificato alla società l'estratto di ruolo, non v'era alcunché da impugnare. San Michele s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, cui resiste con controricorso Equitalia Sud s.p.a.
La Corte dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo, assorbiti i restanti. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre rimborso forfetario in misura del 15%, oltre IVA e CPA.