La Corte dichiara inammissibile il ricorso di Credit Securitization L.L.C contro l'Agenzia delle entrate
Pubblicato il: 3/13/2021
Nel procedimento la società Credit Securitization L.L.C. è stata rappresentata e assistita dagli Avv.ti Eugenio Della Valle e Flavio Maria Musto.
La custodia giudiziaria dei beni della Federazione Italiana dei
Consorzi Agrari (Federconsorzi) impugnava innanzi al Giudice
tributario il provvedimento n. 1108 del 1998 di rigetto dell'istanza di
rimborso IVA per l'importo pari ad euro 8.759.954,32 (fondata su
asserita indebita corresponsione IVA con riferimento agli anni dal
1980 al 1984). La CTP di Roma accoglieva il ricorso della
contribuente con sentenza n. 14/63/2001, confermata in appello con
sentenza della CTR del Lazio n. 98/33/2001, passata in giudicato in
forza della dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso per
cassazione (Cass. sez. 5, 08/03/2006, n. 4934).
L'attuale ricorrente, CREDIT SECURITIZATION L.L.C., la quale
nelle more si era resa cessionaria del credito IVA di cui innanzi, ex
art. 70 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 diffidava l'Ufficio al
pagamento della somma dovutale a titolo di rimborso Iva,
quantificata in €8.759.956,13 per sorte capitale oltre interessi
maturati per €12.351.888,54 e quindi complessivamente la somma
di €21.111.844,67 maggiorata degli interessi maturandi fino
all'effettivo soddisfo. L'Ufficio provvedeva al pagamento, in tre
tranches, della complessiva somma di €19.161.500,00.
CREDIT SECURITIZATION L.L.C., proponeva ricorso innanzi alla
CTR del Lazio per l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza
n. 98/33/2001 emessa dalla stessa Commissione regionale
deducendo che i pagamenti effettuati dall'A.E. in ragione della
statuizione del Giudice tributario fossero inferiori a quanto statuito dal
giudicato di oltre due milioni di euro a titolo di interessi.
All'esito del giudizio di ottemperanza la CTR adita, con sentenza
n. 416/34/2007, accoglieva il ricorso ritenendolo fondato in ragione
del principio di non contestazione, non essendosi l'Amministrazione
finanziaria costituita in giudizio.
In accoglimento del ricorso per cassazione proposto dall'A.E.,
questa Corte annullava la sentenza emessa all'esito del giudizio di
ottemperanza, con rinvio per la corretta applicazione del principio per
il quale la non contestazione non può argomentarsi dalla mera
contumacia della parte processuale (Cass. sez. 5, 26/03/2010, n.
7232).
Riassunto il giudizio di ottemperanza, la CTR del Lazio, con
sentenza n. 15/01/2011 accoglieva parzialmente il ricorso.
In forza del giudicato di cui alla sentenza oggetto di ottemperanza
(n. 98/33/2001, a sua volta di conferma della sentenza di primo
grado) la CTR riteneva dovuti gli interessi sulla sorte capitale a
decorrere dalla data della richiesta di rimborso e non da una data
anteriore, precisando che la richiesta di ulteriori interessi non aveva
mai formato oggetto di giudizio. La CTR precisava che nelle more del
giudizio l'Ufficio aveva provveduto all'integrale esecuzione della
decisione assunta nel giudizio di ottemperanza e che, quindi, non
necessitava la nomina di un commissario ad acta.
Avverso la sentenza n. 15/01/2011, emessa a conclusione del
giudizio di ottemperanza azionato in riassunzione, l'Agenzia delle
Entrate proponeva ricorso per revocazione sul presupposto che, per
errore revocatorio, il dispositivo della sentenza impugnata, in
contrasto con la motivazione, aveva accolto in parte il ricorso per
ottemperanza avversario, che doveva, invece, essere respinto, dando
così all'Ufficio la possibilità di recuperare e ripetere la somma di
€2.170.516,77 indebitamente rimborsata a controparte con la
maggiorazione degli interessi.
Avverso la stessa sentenza la contribuente proponeva autonomo
ricorso per cassazione (nelle more di questo giudizio definito con
sentenza di rigetto n.3062/2019)
La CTR del Lazio, con sentenza n.210/6/2013 depositata in data
14.6.2013 accoglieva il ricorso dell'Ufficio sul presupposto che la
sentenza impugnata fosse affetta da un errore revocatorio nel
dispositivo.
CREDIT SECURITIZATION L.L.C. propone ricorso per cassazione,
affidato ad un motivo, illustrato con memoria.
L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di
interesse.